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Scarico di acque reflue dalla molitura, l’autorizzazione non serve per i piccoli frantoi

Scarico di acque reflue da molitura di olive: quando è necessaria l’autorizzazione? Per verificare l’obbligatorietà o meno dell’adempimento è necessario accertare se il  frantoio oleario è inserito in un’impresa di rilevanti dimensioni e, dunque, con una consistente attività produttiva o, viceversa, se il tutto avviene in realtà aziendali di piccole dimensioni che esercitano un’attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola con il carattere della normalità.

Tale distinzione è rilevante poiché solo nell’ultima ipotesi le acque di lavaggio delle olive sono assimilate a quelle domestiche e, di conseguenza, non è necessaria la richiesta di autorizzazione allo scarico delle stesse come prescritto dal Codice dell’ambiente.

Di contro, se lo scarico di tali acque deriva da un ciclo produttivo di consistenti dimensioni queste vengono equiparate alle acque reflue industriali nella cui nozione rientrano quelle scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o produzioni di beni e per le quali è obbligatoria la predetta  autorizzazione, in mancanza della quale il titolare dell’impresa agricola commette reato.

Infatti, a tal proposito, una recente sentenza della Corte di Cassazione penale ha affermato che lo scarico senza autorizzazione di acque reflue derivanti dall’attività di molitura delle olive  non assimilabili a quelle domestiche costituisce reato, posto che, i frantoi oleari sono delle istallazioni in cui si svolge un’attività di produzione di beni.

In conclusione, non sempre è necessario essere autorizzati allo scarico delle acque di lavaggio delle olive, in quanto, dette acque possono essere assimilate a quelle domestiche se l’attività del frantoio oleario ha il carattere della normalità e complementarità funzionale del ciclo produttivo aziendale, dove le olive provengono esclusivamente dall’attività di coltivazione dei terreni.

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