il Punto Coldiretti

Semplificazioni, l’arboricoltura da legno incentivata dalla Pac non è più classificata come bosco

L’art. 26 del D.L. n.5/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo ha finalmente previsto l’assimilazione agli impianti di frutticoltura e arboricoltura da legno delle formazioni forestali artificiali realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione alle  misure agro-ambientali applicate a seguito dei Piani Regionali di Sviluppo Rurale (Psr).

Questo articolo ha lo scopo di favorire, in generale, l’esercizio dell’attività agricola nei terreni che hanno aderito a misure comunitarie di valorizzazione ambientale. In questo senso, la norma prevede procedure autorizzative, anche nell’ottica di una valorizzazione dell’importanza dei paesaggi rurali e del loro ruolo dal punto di vista ambientale, costituendo un efficace strumento per il controllo dell’erosione e del dissesto idrogeologico.

La novità consiste, quindi, nel fatto che, dove non diversamente già definito dalle Regioni, si escludono dalla definizione di bosco “le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agroambientali promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, dove con quest’ultima specificazione si intende fare riferimento alla durata del ciclo produttivo, come indicato dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (turni minimi).

E’ evidente che la disposizione si riferisce agli interventi di rimboschimento effettuati in Italia, a seguito del ritiro dei seminativi dalla produzione, per contenere a livello comunitario le produzioni agricole eccedentarie (il cosiddetto set aside).

Tra i regolamenti comunitari che hanno previsto un regime di aiuti per il ritiro dei terreni agricoli dalla produzione e la loro destinazione forestale, si ricorda il reg. Cee 2080/92 che ha incentivato le colture legnose come alternativa a quelle alimentari, in modo temporaneo e reversibile, al fine di contenere le produzioni eccedentarie.

La maggior parte delle Regioni, però, nella fase di attuazione del Reg. Cee 2080/92 hanno imposto ai terreni rimboschiti il vincolo di destinazione a bosco, riducendo così i margini di interesse degli imprenditori ad investire negli impianti di arboricoltura da legno sapendo che, poi, questi sarebbero stati assoggettati alle medesime restrizioni, per gli interventi selvicolturali, esistenti per i boschi.

Altra novità introdotta dal decreto semplificazioni riguarda l’esclusione dalla definizione di bosco anche dei “terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.”. Per questi casi è evidente un interesse culturale da valutare positivamente per scopi paesaggistici.

Coldiretti, pertanto, accoglie con estremo favore l’introduzione della  norma che risolve in questo modo l’ annoso problema legato al fatto che fino a prima dell’entrata in vigore di tali regole gli impianti di arboricoltura da legno, ricadendo nella definizione di bosco, rientravano nel regime vincolistico che la legislazione ambientale riserva appunto ai boschi e ciò comportava notevoli limitazioni per quanto riguardava l’esercizio da parte dell’agricoltore, ad es., del taglio colturale sottoposto a regime autorizzativo, creando così una situazione incompatibile con la gestione economica di tali superfici e che ha sempre limitato  l’impatto positivo di tale tipologia di investimento nel contesto del sistema legno nazionale.

L’Italia rientra, infatti, fra i paesi in cui lo sviluppo dell’industria del  legno, notevole per l’economia nazionale, è penalizzato dal fatto che la disponibilità di materia prima di origine locale è del tutto inadeguata a fronteggiare la richiesta del mercato. In questo contesto, un importante contributo in grado di ridurre sensibilmente le importazioni, che rappresentano una voce del bilancio statale marcatamente passiva, può ora  essere apportato dall’incremento della produzione legnosa ad elevato standard qualitativo, anche attraverso nuovi impianti di specie d’interesse forestale.

Ma altrettanto positiva è anche la nuova disposizione che riconosce le radure interne al bosco come entità non boscate se identificabili come “pascoli, prati o pascoli arborati” in quanto viene meno a questo punto l’obiezione sollevata da alcune Regioni fino a prima dell’entrata in vigore del decreto legge che tali superfici, essendo bosco, non possono beneficiare degli aiuti concessi dalla Politica Agricola Comunitaria.

Insomma, finalmente una boccata di ossigeno per le imprese agro-forestali che hanno investito in un settore complesso ad alti costi di produzione e con un lungo ciclo di produzione.

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