il Punto Coldiretti

Sistri, con la proroga ancora in vita i vecchi adempimenti

Ancora proroghe per il Sistri. L’ulteriore slittamento dei termini è stato disposto con l’articolo 8 del decreto legge cosiddetto “milleproroghe” (decreto legge 30 dicembre 2015 n. 2010)  che proroga fino al 31 dicembre 2016 il cosiddetto “doppio regime”, vale a dire l’obbligo di rispettare le previsioni in materia di registro di carico e scarico, formulario di trasporto ed invio della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti (MUD), come disciplinati dalle norme antecedenti alle modifiche apportate al codice ambientale con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

La medesima disposizione prevede, fino alla stessa data del 31 dicembre 2016, la non applicazione delle sanzioni relative al Sistri. Con riferimento alle sanzioni previste dall’articolo 260 -bis, commi 1 e 2, del codice ambientale, riferite alla omessa iscrizione ed all’omesso versamento del contributo, resta confermata la decorrenza, disposta con il decreto milleproroghe dello scorso anno, del 1 aprile 2015.

Con specifico riferimento alle imprese agricole, si ricorda che il Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 126, del 24 aprile 2014 esonera completamente dall’obbligo di adesione, a prescindere dal numero dei dipendenti dell’impresa, le imprese agricole e le imprese della pesca e dell’acquacoltura iscritte nell’albo speciale delle imprese agricole che conferiscano i propri rifiuti nell’ambito di un circuito organizzato di raccolta, definito, nel codice ambientale, come  sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.  All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.

Pertanto, gli imprenditori agricoli non sono obbligati all’iscrizione al Sistri a condizione che dimostrino di aver stipulato un contratto di servizio con il gestore di una piattaforma di conferimento, sulla base di una convenzione quadro stipulata da Coldiretti con il gestore medesimo, o di un accordo di programma definito con gli enti locali.

Il decreto recentemente approvato, da ultimo, proroga anche, al 31 dicembre 2016, il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionario del sistema (Selex service management s.p.a.) che, quindi, nelle more dell’espletamento della gara di appalto per l’affidamento ad un nuovo concessionario e per la definizione di una piattaforma semplificata – così come reiteratamente richiesto dalla imprese negli anni – assicurerà il mantenimento dell’attuale sistema.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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