il Punto Coldiretti

Sistri, è legge l’esonero degli agricoli dal sistema di tracciabilità

E’ stato pubblicato nella Gazzetta del 30 aprile il decreto contenente il regime di esonero dal Sistri per le imprese agricole, fortemente sollecitato da Coldiretti, fin dall’approvazione delle prime norme in materia di tracciabilità.

Il Dm Ambiente 24 aprile 2014, “Disciplina delle modalità di applicazione a regime del Sistri del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006”, vigente a partire dal 1° maggio, prevede un obbligo di iscrizione e di utilizzo del Sistri limitatamente agli enti ed alle imprese che abbiano più di dieci dipendenti. Sono completamente esonerate dall’obbligo di adesione, a prescindere dal numero dei dipendenti dell’impresa, le imprese agricole e le imprese della pesca e dell’acquacoltura iscritte nell’albo speciale delle imprese agricole che conferiscano i propri rifiuti nell’ambito di un circuito organizzato di raccolta.

Ai sensi del codice ambientale per circuito organizzato di raccolta si intende un sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.

Rientrano nella medesima nozione anche i sistemi di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi previsti dal codice ambientale per la raccolta di determinati rifiuti (ad esempio, polielilene, oli, batterie, imballaggi, ecc).  All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.

Pertanto, al fine di beneficiare del regime di esonero, l’imprenditore agricolo deve preventivamente aver stipulato un contratto di servizio con il gestore di una piattaforma di conferimento, sulla base di una convenzione quadro stipulata da Coldiretti con il gestore medesimo, o di un accordo di programma definito con gli enti locali.

Il decreto, inoltre, disciplina gli oneri contributivi per l’anno 2014, prevedendo che i soggetti tenuti ad aderire al Sistri devono procedere al versamento del contributo annuale entro il 30 giugno 2014, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli operatori dovranno comunicare al Sistri gli estremi di pagamento esclusivamente tramite accesso all’area "gestione aziende" disponibile sul portale Sistri in area autenticata. Restano confermati i costi di sostituzione dei dispositivi previsti per l’anno 2013. L’articolo 6 del provvedimento, quindi, norma le procedure di comunicazione al Sistri che devono essere assolte esclusivamente per mezzo dei canali di contatto telematico indicati sul sito: http://www.sistri.it/.

Dovendo valutare molto positivamente il risultato raggiunto e la maggiore proporzionalità ed adeguatezza nell’applicazione del sistema di tracciabilità, si resta in attesa delle semplificazioni che dovranno essere applicate alle imprese iscritte, nonché delle procedure di riferimento per la restituzione dei dispositivi in possesso delle imprese iscritte sulla base della normativa previgente e che rientrano tra quelle per le quali il decreto dispone l’esonero.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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