il Punto Coldiretti

Sistri, pubblicato il testo unico e aggiornati i conguagli dei contributi agricoli

Con il decreto del Ministero dell’ambiente n.52/11 è stato approvato il Regolamento recante istituzione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Il documento (scaricabile, insieme ad alcune schede di sintesi,  sul sito http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/) ha lo scopo di abrogare tutti i precedenti provvedimenti in materia di Sistri che, a partire dal decreto istitutivo del 2009, avevano disciplinato a più riprese, il sistema. 

Il regolamento, quindi, fatto salvo quanto previsto dalla normativa generale di riferimento contenuta nel “codice ambientale” e fatte salve alcune previsioni sui termini sopravvissute all’abrogazione, rappresenta l’unico riferimento normativo per la disciplina del Sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Il nuovo decreto non apporta, per quanto di interesse, modifiche sostanziali. In particolare, ferma restando l’operatività del sistema di tracciabilità – avviato in modalità transitoria a partire dal 1 ottobre 2010 – resta la data del 31 maggio 2011 come termine che disciplina il periodo di coesistenza tra le disposizioni in materia di Sistri ed i vecchi adempimenti (formulario di trasporto e registro di carico e scarico) in materia di rifiuti.

Con specifico riferimento alla disciplina di esonero per le imprese agricole che producono modesti quantitativi di rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario e che conferiscono gli stessi a circuiti organizzati di raccolta, la fattispecie è stata dettagliata, in sede di modifica del codice ambientale, nell’articolo 39, del decreto legislativo n.205/2010 che prevede che, fino al 31 dicembre 2011, sono esonerati dall’iscrizione al sistema di tracciabilità gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.

Sono considerati saltuari ed occasionali i trasporti di rifiuti pericolosi effettuati per non più di quattro volte l’anno per quantità non maggiore di  30Kg o 30 l/giorno e, comunque, i 100 Kg o 100l/anno o i conferimenti, anche in un’unica soluzione, ad un circuito organizzato di raccolta per quantità  non superiori ai 100 Kg o 100 l/anno.

Il nuovo regolamento, in più parti, rinvia alla modulistica ed alla manualistica tecnica disponibili sul sito ufficiale del Ministero dell’ambiente (http://www.sistri.it/). In questo periodo, in vista del previsto avvio del Sistri per il 1° giugno 2011 (fatte salve eventuali ulteriori proroghe), i manuali operativi e le guide utente stanno subendo repentini e costanti aggiornamenti.

Si segnala, in particolare, che  nella ultima versione del manuale operativo (versione 2.4 del 26 aprile), nel capitolo 6.2., relativo al conguaglio dei contributi, sono stati corretti, rispetto al manuale precedente, gli importi della tabella relativa alle compensazioni per le imprese agricole.

Ai sensi del nuovo testo unico il contributo, per le annualità successive a quella di iscrizione, deve essere pagato entro il 30 aprile di ogni anno. La  situazione per le imprese agricole, come definita nella più recente versione del manuale (speriamo definitiva, sul punto), è la seguente:
A) imprese agricole che impiegano da 1 a 5 addetti e con una produzione di rifiuti fino  a 200 kg: non è dovuto nessun contributo fino al 2013 (30€ per 3 annualità)

B) imprese agricole che impiegano da 1 a 10 addetti e con una produzione di rifiuti  da 200 a 400 kg : non è dovuto nessun contributo per il 2011 ed è prevista una riduzione di 20€ del contributo per il 2012.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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