Slitta l’entrata in vigore della nuova autorizzazione paesaggistica
Slitta l’entrata in vigore delle nuove norme sull’autorizzazione paesaggistica. I proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di beni immobili ed aree di interesse paesaggistico devono munirsi di un’apposita autorizzazione per tutti gli interventi che intendano intraprendere. Esempi di beni di interesse paesaggistico rilevanti per il settore agricolo e tutelati per legge, sono i territori coperti da foreste e da boschi, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco, quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, i parchi e le riserve nazionali o regionali ed i territori di protezione esterna dei parchi. Esempi di beni che diventano di interesse, a seguito di una apposita procedura, sono le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; le ville, i giardini ed i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza; i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; e le bellezze panoramiche. Si evidenzia che, per alcune tipologie di interventi, comunque, il regime autorizzativo non si applica. • l’autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa; • in caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta, ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti; • la Soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio può annullarla; • decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l’autorizzazione stessa alla Soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento; • la richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla Soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Si rammenta che la nuova autorizzazione paesaggistica prevede il parere vincolante del Soprintendente, anche se a seguito dell’approvazione, da parte delle Regioni, del Piano paesaggistico, la portata della vincolatività di tale atto è circoscritta soltanto ad alcuni casi. |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.