il Punto Coldiretti

Slitta l’entrata in vigore della nuova autorizzazione paesaggistica

Slitta l’entrata in vigore delle nuove norme sull’autorizzazione paesaggistica.
Il decreto legge mille proroghe (n. 207 del 2008), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2008, stabilisce un differimento dell’entrata in vigore delle modifiche (articolo 146) al Codice dei beni culturali e del paesaggio, che hanno riscritto anche le previsioni in materia di autorizzazione per interventi da eseguire su beni considerati di interesse pubblico paesaggistico.

I proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di beni immobili ed aree di interesse paesaggistico devono munirsi di un’apposita autorizzazione per tutti gli interventi che intendano intraprendere.

Esempi di beni di interesse paesaggistico rilevanti per il settore agricolo e tutelati per legge, sono i territori coperti da foreste e da boschi, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco, quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, i parchi e le riserve nazionali o regionali ed i territori di protezione esterna dei parchi.

Esempi di beni che diventano di interesse, a seguito di  una apposita procedura, sono le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; le ville, i giardini ed i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza; i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; e le bellezze panoramiche.

Si evidenzia che, per alcune tipologie di interventi, comunque, il regime autorizzativo non si applica.
Grazie alla proroga, dunque, il regime transitorio (art. 159) si applica sino al 30 giugno 2009. Pertanto, si ritiene opportuno riportarne, sinteticamente, la disciplina:
• l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione dà immediata comunicazione alla Soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall’interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento;

• l’autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa;

• in caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta, ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti;

• la Soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio può annullarla;

• decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l’autorizzazione stessa alla Soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento;

• la richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla Soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

Si rammenta che la nuova autorizzazione paesaggistica prevede il parere vincolante del Soprintendente, anche se a seguito dell’approvazione, da parte delle Regioni, del Piano paesaggistico, la portata della vincolatività di tale atto è circoscritta soltanto ad alcuni casi.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
2008 © Copyright Coldiretti - powered by BLUARANCIO S.p.A. | Redazione contenuti

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi