il Punto Coldiretti

Sottoprodotti, presentato il nuovo schema di decreto

Presentato al Ministero dell’Ambiente lo schema di regolamento, già sollecitato da Coldiretti in diverse occasioni, finalizzato ad assicurare maggiore chiarezza al quadro normativo di riferimento in materia di gestione dei residui produttivi che – soprattutto con riferimento al tema delle biomasse ed all’applicazione della normativa rifiuti – è spesso soggetto ad interpretazioni altalenanti e discrezionali da parte degli organi di controllo e delle Amministrazioni pubbliche. Alle organizzazioni è stato concesso un termine di venti giorni per formulare osservazioni di modifica o integrazione al decreto. L’ incontro è stato organizzato dal sottosegretario on. Silvia Velo.

Nel dettaglio, il decreto è adottato in attuazione dell’articolo 5 della direttiva 2008/98/CE e dell’articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che fissano le condizioni necessarie per dimostrare che un residuo di produzione è un sottoprodotto e non un rifiuto.

Sulla base dei criteri indicati dalla norma, quindi, il regolamento precisa, a titolo non esaustivo, le modalità con le quali il detentore può provare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, anche al fine di favorire ed agevolare l’utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri di qualità e di quantità.

E’ assicurata la possibilità, in ogni caso, di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti anche con riferimento a materiali diversi o utilizzando strumenti e modalità differenti rispetto a quanto indicato dal decreto, fermo restando la necessità di rispettare la normativa eventualmente vigente per lo specifico settore di riferimento.

Nel testo e nei primi allegati di riferimento viene assicurata la differenziazione tra i materiali disciplinati dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che sono esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti (paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana) – per i quali devono sussistere i requisiti previsti dal citato articolo 185 e dalle eventuali normative del settore di riferimento – dai residui produttivi per i quali l’articolo 184 bis richiede la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica come sottoprodotti.

I materiali indicati restano esclusi, quindi, dal campo di applicazione del decreto, in quanto a questi, alle condizioni indicate dalla norma, non si applica la normativa in materia di rifiuti. Con specifico riferimento, invece, alle problematiche interpretative relative a sfalci di potatura e residui derivanti dalla manutenzione del verde – più volte rappresentate da Coldiretti ai competenti Uffici – il Ministero si è impegnato a predisporre, quanto prima, una specifica circolare di chiarimento.

In via di prima applicazione, l’allegato 1 del decreto contiene i criteri di riferimento tecnici e normativi e l’indicazione di alcuni trattamenti che possono essere considerati come rientranti nella normale pratica industriale, con riferimento al settore delle biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia elettrica.  È previsto che possano essere adottati successivi allegati anche con riferimento a differenti settori.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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