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Spandimento dei reflui dei frantoi oleari, ecco quando è illegale

E’ consentito per le acque di vegetazione e le sanse umide dei frantoi oleari unicamente l’utilizzazione agronomica, ossia l’applicazione al terreno finalizzata all’utilizzo delle sostanze nutritive ammendanti, mentre non può essere effettuato lo spandimento o l’abbandono sul terreno come pratica incontrollata di smaltimento di tale reflui.

Ciò è quanto ha stabilito in una sentenza la Corte di Cassazione, affermando che i residui oleari di frantoio, al di fuori dell’utilizzazione agronomica, rientrano nella disciplina in tema di inquinamento o di rifiuti. Sicché, per contenere rigidamente il fenomeno di deposito abusivo, lo spandimento di tali residui se non è condotto nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’utilizzazione agronomica è sanzionato penalmente.

La Cassazione ha, infatti, confermato la condanna del titolare di un frantoio che ha effettuato un’attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, che consistevano in un numeroso quantitativo di sansa e acqua di vegetazione che ha trasportato dall’oleificio sul terreno di proprietà, depositandoli in modo incontrollato in mancanza della prescritta autorizzazione.

E’ stato accertato che tale deposito sul terreno, che non era riconducibile all’utilizzazione agronomica, si caratterizzava di un quantitativo di sansa eccedente il limite consentito che aveva determinato fenomeni di ruscellamento nelle zone circostanti. Pertanto, il titolare del frantoio è stato dichiarato colpevole del reato di smaltimento illecito di rifiuti avendo effettuato un accumulo e spandimento di reflui della lavorazione delle olive non controllato.

Deve, infatti, escludersi che la sansa possa essere considerata, a priori, un sottoprodotto, poiché tale qualificazione non può essere ammessa in mancanza di un ulteriore riutilizzo legale della sostanza. In materia, si ricorda che l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi è soggetta alla disciplina della preventiva comunicazione a condizione che sia effettuata da piccole aziende agroalimentari che trattano in massima parte i loro stessi prodotti, tale caratteristica dipende dalla circostanza che i quantitativi di acque ottenuti dalla lavorazione risultano in tal modo contenuti e, quindi, tollerabili nei terreni agricoli dove le acque vengono distribuite con le opportune cautele.

Nel controllo sull’utilizzazione agronomica  si deve in primo luogo verificare se ad essa si ricorra legittimamente e se vengano rispettate le prescrizioni regionali. E’ chiaro che si è in presenza di un reato ogni qualvolta si accerti un’applicazione al terreno finalizzata al semplice smaltimento del refluo, invece che allo spandimento delle acque di vegetazione realizzato assicurando un’idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni, in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l’approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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