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Srl agricola esonerata dal fallimento se l’esercizio dell’attività agricola è effettivo

Secondo la legge fallimentare attualmente in vigore possono fallire soltanto gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, tanto in forma individuale quanto in forma collettiva, che si trovano nella condizione di aver superato le soglie numeriche fissate dalla legge per avviare il procedimento: un attivo patrimoniale annuo non superiore a trecentomila euro e ricavi lordi annui non superiori a duecentomila euro per almeno tre esercizi, nonché un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a cinquecentomila euro.

I giudici si sono spesso trovati a dover stabilire se un’impresa debba esse esclusa dal fallimento soltanto perché si dichiara agricola o perché, trattandosi di società, riporta nell’oggetto sociale lo svolgimento di attività agricola ma, soprattutto, si sono spesso interrogati sul significato e sull’ampiezza del concetto di quest’attività.

In un recente caso deciso dal Tribunale di Rovigo è stato chiaramente ribadito, in coerenza con diverse pronunce precedenti, che ciò che importa ai fini dell’esclusione dal fallimento è che l’impresa eserciti effettivamente un’attività agricola, indipendentemente dall’iscrizione nel registro delle imprese o da quanto indicato nell’oggetto sociale.

Occorre, infatti, garantire una interpretazione di impresa agricola coerente con l’idea di agricoltura multifunzionale che guarda all’imprenditore agricolo non soltanto nell’esercizio di attività esclusivamente legate alla terra ma anche come custode del territorio e del paesaggio, che si impegna nel valorizzare le distintività locali e nel promuovere le produzioni agroalimentari.

Il d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo ha profondamente modificato l’articolo 2135 del codice civile che disciplina la figura dell’imprenditore agricolo, innovando anche il contesto nel quale si trova ad operare chi vive di agricoltura. Quindi non è escluso che una società che si dedichi ad un’attività propriamente agricola qual è quella di coltivazione del fondo, di allevamento di animali o di selvicoltura, possa anche svolgere, in connessione, attività di per sé commerciali che consistono, ad esempio, nell’offerta di servizi turistici o nella vendita diretta di prodotti coltivati o allevati.

È evidente, allora, come una società a responsabilità limitata dedita all’esercizio di attività ortovivaistica accertata in concreto dall’acquisto di semi di specie orticole, dalla loro germinazione in apposite stanze di polistirolo e dall’accrescimento delle piantine in serra fino alla fase di vendita, sia da considerare effettivamente una società agricola, come tale esonerata dal fallimento.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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