il Punto Coldiretti

Tar, gli indennizzi da fauna selvatica non sono aiuti di stati

Gli indennizzi per i danni da fauna selvatica non sono aiuti di stato. E’ la sentenza emanata dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche che ha sonoramente bocciato la delibera della Regione Marche, duramente contestata dalla Coldiretti, che introduceva l’applicazione del cosiddetto regime de minimis. Il dispositivo prevede, in pratica, un tetto di 15mila euro nell’arco di tre anni oltre il quale i danni non verranno pagati, adducendo a motivazione il fatto che l’Ue avrebbe considerato gli indennizzi alla stregua di aiuti di stato. Sulla base di ciò, spiega la Coldiretti, la Regione ha avviato procedure di recupero crediti nei confronti di quelle aziende che dal 2005 ad oggi avevano subito danni superiori alla cifra teoricamente consentita.

Il Tar si è ora pronunciato in merito all’inquadramento degli indennizzi erogati a favore di agricoltori danneggiati da fauna selvatica, escludendo che possano essere assimilati agli aiuti di Stato e sottoposti alla procedura di notifica alla Commissione europea. In modo netto, il giudice afferma l’incompetenza della Regione a qualificare come aiuti di Stato gli indennizzi, procedendo anche alla condanna della Regione che aveva addirittura ritenuto di procedere al recupero delle somme in precedenza erogate. A parte la vicenda procedurale relativa al riconoscimento di una vera e propria riserva di amministrazione prevista a favore della Commissione europea per quanto riguarda l’eventuale decisione volta a intimare la restituzione degli aiuti ciò, che rileva è, sopra tutto, l’accoglimento nel merito del ricorso per eccesso di potere e illogicità e carenza di motivazioni in ordine ai presupposti e ai requisiti di legittimità degli atti amministrativi, così da estendere gli effetti della pronuncia anche alla valutazione di delibere in corso di esame in altre Regioni.

Il Tar ci dice, in proposito, che il problema della qualificazione degli indennizzi come aiuti e non, invece, come risarcimenti resti una prerogativa dell’amministrazione centrale e, in ogni caso, tenuto conto della impossibilità di prevenire il fenomeno della predazione dei capi di bestiame da parte di animali selvatici o inselvatichiti ovvero della produzione di altri e generici danni alle coltivazioni occorra procedere ad un bilanciamento degli interessi che – sempre ad avviso del Tribunale -risulta già definito al livello dell’adozione delle norme quadro in materia di disciplina della protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia (legge 11 febbraio 1992, 157) che fa gravare sulla collettività attraverso la costituzione di un apposito fondo l’onere di tenere indenni gli agricoltori dai danni.

La decisione sembra, per altro, criticare aspramente l’impostazione autopunitiva della Regione "che è stata più realista del Re" anche in ragione della disparità di trattamento a cui si troverebbero esposti gli agricoltori rispetto ad operatori concorrenti in altre Regioni. Tenuto conto della diffusa adesione anche di altre amministrazioni all’orientamento della Regione Marche quella del Tar è dunque una sentenza  utile per far valere le legittime aspettative degli agricoltori contro la resistenza di burocrazie ostili e inadeguate.

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