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Tariffa idrica, novità sui rimborsi agli utenti senza depuratore

Gli utenti non serviti da depuratore non potranno ottenere il rimborso integrale delle somme che sono state versate, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, senza essere dovute. E’ quanto stabilisce la legge di conversione del decreto che detta misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente.

Gli oneri che devono essere decurtati dai rimborsi sono quelli connessi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi agli investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d’ambito, che, secondo le nuove norme, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato, che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall’utente.

Così, le nuove norme vincolano pesantemente le ipotesi di rimborso aperte in base alla decisione della suprema Corte, che vanno dalla sospensione delle richieste di futuro pagamento all’ente erogatore del servizio non reso, alla restituzione delle somme versate (compresi gli interessi), alla sospensione delle pratiche di recupero creditizio, in quanto illegittime alla luce della natura contrattuale e non tributaria delle somme dovute per la tariffa.

La legge approvata dispone, infatti, che tali oneri costituiscono una componente della tariffa, la quale è dovuta anche nei casi in cui gli impianti di depurazione manchino o siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.

Sono i gestori del servizio idrico integrato a provvedere, anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione dalla quale vengono decurtati gli importi inerenti le attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate e che è individuato dalle rispettive Autorità d’Ambito.

Queste disposizioni si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all’individuazione dell’importo da restituire provvedono, proprio, i medesimi enti locali.

Per dare applicazione alle nuove disposizioni è prevista l’emanazione di un decreto del Ministro dell’ambiente, che dovrebbe quantificare anche l’impatto ambientale di chi, non essendo allacciato alla rete, provvede autonomamente alla depurazione dei propri scarichi.

Si attendono, comunque, nuovi sviluppi, dato che si potrebbero profilare elementi di incostituzionalità della portata retroattiva di questo intervento del legislatore rispetto al principio di intangibilità del giudicato.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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