il Punto Coldiretti

Tariffa rifiuti, i terreni agricoli vanno esclusi

La tariffa rifiuti urbani non si applica ai terreni agricoli, in quanto non produttivi, di per sé, di rifiuti urbani. E’ quanto emerge dall’interrogazione parlamentare, presentata dall’on. Ermete Realacci (presidente della Commissione Ambiente della Camera dei deputati) nella seduta della Camera dei deputati dell’8 ottobre scorso. L’iniziativa è stata proposta per fronteggiare il rischio di diffusione di una prassi e di un’interpretazione errate della normativa vigente, partite dal Comune di Laives (in Provincia di Bolzano) che, con la delibera n. 91 del 18 dicembre 2013, ha assoggettato le imprese agricole alla tariffa per i rifiuti urbani commisurandone l’applicazione alla integrale estensione dei terreni agricoli.

Nell’interrogazione, Realacci evidenzia, molto opportunamente, che “alla luce della normativa vigente, le attività svolte dalle imprese agricole ed i terreni agricoli non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani, in quanto per lo più, dallo svolgimento delle attività agricole derivano residui esclusi dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti ai sensi dell’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 che include in tale esclusione, espressamente, le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Per il resto, la maggior parte degli altri residui agricoli sono normalmente avviati al reimpiego come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. In ogni caso, i rifiuti derivanti da attività agricole ed agroindustriali sono testualmente qualificati come rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, lettera a) del citato decreto legislativo”.

Il presidente della Commissione Ambiente ha sottolineato, quindi, che “il comune di Laives non ha adempiuto a quanto disposto alla norma nazionale e, diversamente, ha commisurato l’applicazione della tariffa alla integrale estensione dei terreni agricoli; infatti con la delibera n. 91 del 18 dicembre 2013 il comune ha assoggettato le imprese agricole alla tariffa rifiuti sulla base del «presupposto dell’occupazione detenzione di aree esistenti sul territorio comunale, che producono rifiuti urbani e, assimilati e, quindi nel senso specifico, limitatamente alle superfici effettivamente coltivate»; il caso del comune di Laives che appare in contrasto con i principi sopra ricordati, risulta preoccupante anche considerato il possibile diffondersi di questa prassi errata sul resto del territorio nazionale”.

Su questi presupposti, l’onorevole Realacci ha chiesto al Ministero dell’Ambiente se non intenda valutare l’opportunità di assumere urgenti determinazioni, per quanto di sua competenza, al fine di prevenire il diffondersi di interpretazioni della normativa errate – anche con un’apposita circolare interpretativa, o con un parere – per chiarire la non applicabilità della tariffa rifiuti urbani ai terreni agricoli non produttivi di rifiuti o che producano rifiuti speciali. Nelle more dell’atteso pronunciamento ministeriale, è auspicabile che il Comune provveda a modificare la propria delibera, rimuovendo i segnalati profili di difformità con la normativa vigente, così come più volte richiesto da Coldiretti e dalle imprese agricole ingiustamente chiamate a sostenere gli oneri della tariffa.

 

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