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Terre e rocce da scavo, partono le nuove regole

Dal 6 ottobre scorso è in vigore il decreto ministeriale 10 agosto 2012, n.161, che disciplina l’utilizzazione delle terre e rocce da scavo. Il regolamento, emanato in attuazione dell’articolo l’articolo 49 del decreto legge sulla crescita (D.L.24 gennaio 2012, n.1) stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo possono essere considerate sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184 bis del decreto legislativo n.152/06 (cosiddetto codice ambientale).

In particolare, per migliorare l’uso delle risorse naturali e prevenire la produzione di rifiuti, il documento stabilisce i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo (quali, ad esempio, il suolo o sottosuolo derivanti sbancamento, fondazioni, trincee, perforazione, rimozione e livellamento di opere in terra, ecc.) siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. Il regolamento stabilisce, inoltre, le procedure e le modalità affinché la gestione e l’utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute e senza recare pregiudizio per l’ambiente.

In estrema sintesi, al fine di attestare il rispetto delle condizioni qualitative stabilite dal regolamento, i soggetti interessati debbano presentare un Piano di utilizzo del materiale da scavo almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per le nuove opere,.

Il materiale da scavo, per poter essere considerato sottoprodotto, deve essere utilizzato in conformità al Piano di Utilizzo nel corso dell’esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; ovvero in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava. 

Inoltre, il materiale da scavo deve essere idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale e soddisfare i requisiti di qualità ambientale per le modalità di utilizzo specifico, secondo i criteri indicati negli allegati al decreto.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata dalla Parte IV del codice ambientale, in materia di rifiuti.

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto è efficace l’abrogazione dell’articolo 186 del D.Lgs. n. 152/2006 che, precedentemente, disciplinava la materia. Le previgenti disposizioni di legge si applicano, comunque, alle procedure già avviate, fatta salva la possibilità di presentare, entro il 4 aprile 2013, un Piano di utilizzo conforme alle condizioni definite dal nuovo documento.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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