Trasporto dei rifiuti in conto proprio: novità e chiarimenti
Le imprese agricole produttrici iniziali di rifiuti non pericolosi, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, e/o produttrici iniziali di rifiuti pericolosi, che effettuano queste attività per un quantitativo massimo di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di propri rifiuti pericolosi, a titolo professionale, si devono iscrivere – con una procedura semplificata – ad un’apposita sezione dell’Albo Gestori Ambientali. La professionalità si intende legata alla condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Con le modifiche al Codice Ambientale, l’iscrizione semplificata all’Albo per il trasporto rifiuti in contro proprio è stata riformulata. Al fine di garantire un’applicazione uniforme di queste nuove disposizioni sul territorio nazionale, il medesimo Albo ha emanato una apposita Deliberazione. La comunicazione, diversamente da quanto avveniva prima, riguarda, adesso, anche le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti, e gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto, che è legata, peraltro, alle modalità con cui esso si svolge. Tutte le informazioni richieste devono essere fatte dall’interessato sotto la propria responsabilità. La nuova formulazione della norma prevede, inoltre, l’obbligo per l’impresa di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione ed un regime transitorio per le iscrizioni semplificate effettuate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle modifiche (13 febbraio 2008), che restano valide ed efficaci. L’Albo, con la Deliberazione del 3 marzo 2008, individua la nuova modulistica da utilizzare per la comunicazione ed anche quella per il provvedimento di iscrizione e per quello di rigetto, conseguenti rispettivamente all’accertamento della sussistenza o dell’assenza delle condizioni e dei requisiti richiesti. Nel chiarire il regime transitorio, l’Albo prevede che le richieste di iscrizione presentate prima del 13 febbraio 2008 devono essere evase dalle Sezioni competenti entro i sessanta giorni successivi all’entrata in vigore delle modifiche. Invece, per quelle presentate con la vecchia modulistica, ma dopo il 13 febbraio 2008, si deve provvedere ad una regolarizzazione ed integrazione, secondo le nuove disposizioni, entro i trenta giorni seguenti alla ricezione della richiesta della Sezione dell’Albo competente. E’ importante sottolineare che, scaduto invano il termine per l’integrazione, l’istruttoria verrà dichiarata improcedibile. |
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