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Uso sostenibile dei fitofarmaci, le nuove regole penalizzano le imprese

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n.202 del 30 agosto 2012), il decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, che va ad attuare la direttiva 2009/128/Cee che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Le norme di maggiore interesse per le ricadute territoriali ed amministrative  riguardano l’elaborazione da parte di un Consiglio tecnico scientifico istituito ad hoc, del Piano nazionale di attuazione; l’obbligo di  formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti sull’impiego dei fitofarmaci (le Regioni devono realizzare il sistema formativo e di rilascio delle abilitazioni entro il 26 novembre 2013); 3) la modifica delle norme relative al rilascio dell’autorizzazione all’acquisto dei prodotti fitosanitari (il cosiddettopatentino) che decorrono a partire dal 26 novembre 2015.

Ancora, si prevede l’obbligo di possesso di un certificato di abilitazione alla vendita dei fitofarmaci o, comunque, per svolgere un’attività di consulenza in materia sempre a decorrere dal 26 novembre 2015; controlli delle attrezzature per l’applicazione dei fitofarmaci a partire dal 2016; l’abrogazione dell’art. 42 del dpr 290/2001 che innova il registro dei trattamenti,  disposizione questa che, invece, entra subito in vigore; limitazioni all’uso dei fitofarmaci nelle aree protette e in quelle della Rete Natura 2000; le disposizioni in merito alla manipolazione e stoccaggio dei fitofarmaci; difesa integrata e sanzioni.

Va subito sottolineato che le disposizioni di principale interesse per le imprese agricole hanno un’entrata in vigore dilazionata nel tempo. Per quanto riguarda, specificatamente, il registro dei trattamenti, gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari lo conservano presso l’azienda riportando tutti gli interventi fitosanitari effettuati nel corso della stagione di coltivazione.

Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l’elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda, classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati, entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall’esecuzione del trattamento stesso.

Il registro dei trattamenti riporta: i dati anagrafici relativi all’azienda; la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari; la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l’avversità che ha reso necessario il trattamento.

La conservazione del registro dei trattamenti serve come verifica nell’ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio. Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati.

Può essere compilato anche dall’utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell’azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell’anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei Centri di assistenza agricola di cui all’articolo 3 -bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, previa notifica alla Asl di competenza.

Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa, qualora l’utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell’azienda e nemmeno con l’acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell’azienda allegando l’apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento. In alternativa il contoterzista può annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell’azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.

Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali si effettuano trattamenti per conto dei loro soci il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell’associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

Il registro dei trattamenti deve essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo. Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio. Il titolare dell’azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari, nonché la copia dei moduli di acquisto, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.

Il testo del decreto desta sicuramente perplessità in quanto è evidente che il Governo non ha tenuto in alcuna considerazione, la fase di consultazione avuta presso le Commissioni parlamentari di Camera e Senato  essendo state totalmente ignorate tutte le richieste di modifica  presentate dalle rappresentanze agricole.

In particolare, è negativo il provvedimento che esclude dal Consiglio tecnico scientifico competente ad elaborare il Piano nazionale le Organizzazioni  professionali agricole quando, invece, negli altri Stati dell’Ue queste sono considerate soggetti utili per pianificare al meglio le misure di attuazione della direttiva in quanto sono portatrici delle effettive esigenze delle imprese e soprattutto di un’approfondita conoscenza della realtà produttiva agricola.  

Preoccupa anche per il paventato divieto d’uso dei prodotti molto tossici e tossici nelle aree protette e nelle zone Sic e Zps, restrizione che non trova alcuna giustificazione tecnica, trattandosi di una classificazione tossicologica relativa alla salute umana e non all’ambiente.            

Le imprese agricole italiane rischiano, quindi, in un contesto virtuoso, dimostrato da tutti i dati disponibili sull’uso dei fitofarmaci in agricoltura, di essere penalizzate sul piano competitivo rispetto agli altri paesi, anche in ragione dei costi relativi ai controlli delle attrezzature impiegate per la somministrazione dei prodotti fitosanitari, che l’Amministrazione pubblica, pare al momento non intendere assumere a suo carico.     

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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