il Punto Coldiretti

Uso sostenibile dei fitofarmaci, no agli obblighi che non sono previste dalla direttiva comunitaria

No ad obblighi che non sono richiesti dalla direttiva 2009/128/Ce. E’ la posizione espressa da Coldiretti nel corso dell’audizione sullo schema di decreto legislativo sull’uso sostenibile dei fitofarmaci in XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Nel documento presentato (leggi) Coldiretti ha illustrato i dati del Ministero della Salute  e dell’Istat sull’uso dei fitofarmaci, dimostrando come l’Italia, attraverso una rigorosa legislazione nazionale ed un efficace sistema di controllo, abbia anticipato di vari anni gli obiettivi posti dalla direttiva 2009/128/Ce. Non si giustificherebbe pertanto in alcun modo l’introduzione di obblighi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla direttiva che vadano a penalizzare le imprese agricole e a creare uno svantaggio concorrenziale con gli altri Stati membri.

Ad esempio, appare priva di fondamento la richiesta avanzata nell’ambito del parere espresso dalla XIII Commissione Territorio, Ambiente e Beni ambientali del Senato sullo schema di decreto legislativo in oggetto, di considerare, nella fase di recepimento della direttiva comunitaria, la questione della presenza del cosiddetto multiresiduo di antiparassitari negli alimenti. Un aspetto questo che non spetta al legislatore italiano disciplinare, ma, eventualmente, all’Ue nell’ambito della legislazione quadro dei fitofarmaci, e che è stato, finora, volutamente rimosso dalle istituzioni comunitarie, in quanto l’Efsa non ha dati scientifici sufficienti per giustificare l’introduzione di una normativa più restrittiva su tale aspetto.

Diversi sono gli articoli dello schema di decreto legislativo che Coldiretti chiede di modificare. Appare opportuno introdurre una definizione di utilizzatore non professionale in quanto tale soggetto è destinatario di specifici obblighi ed è tenuto a dover utilizzare solo fitofarmaci che riportino in etichetta la dicitura “prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali”. In tal modo le due categorie di soggetti utilizzatori professionali e non, possono essere esattamente distinguibili, consentendo la corretta applicazione delle norme di riferimento.

Parimenti è molto importante introdurre la definizione di ambiente acquatico vista l’importanza dell’art. 14 (misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile), al fine di circoscrivere con esattezza il campo di applicazione della norma. In merito all’istituzione di un Consiglio tecnico–scientifico sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, Coldiretti ha chiesto che, vista l’importanza che i fitofarmaci rivestono per l’agricoltura, le organizzazioni presenti nel Cnel, maggiormente rappresentative del settore agricolo, siano inserite come membri effettivi di tale organismo. L’attuale formulazione della norma  prefigura, invece, una consultazione discrezionale che non consentirebbe alle stesse organizzazioni di potersi rendere portavoce delle istanze della filiera.

Rispetto alla formazione, occorre poi concentrare l’intervento sui soggetti che ne abbiano  effettiva necessità escludendo, ad esempio, tecnici di comprovata esperienza in materia, dipendenti dalle organizzazioni professionali agricole, che appare superfluo coinvolgere in interventi di formazione. Pertanto, l’art. 7 dovrebbe prevedere che siano esclusi dall’obbligo di formazione i soggetti che possiedono il titolo di periti agrari o di laureati in scienza agrarie o forestali alle dipendenze delle organizzazioni citate, con comprovata esperienza in materia di assistenza tecnica sull’uso dei fitofarmaci.

Inoltre, l’art. 7 non prevede alcun coinvolgimento delle organizzazioni nell’attività di formazione nonostante l’esperienza acquista in questo settore, in molti anni di assistenza tecnica alle imprese, per l’attuazione delle misure agro-ambientali contenute nei Piani di Sviluppo Rurale come la difesa integrata e il metodo di produzione biologico.

In forza dell’esperienza acquisita e del fatto che non sempre, in questi anni, le Regioni sono state in grado di avviare i corsi di formazione per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto (patentino), Coldiretti ha chiesto di prevedere la possibilità che esse possano delegare alle organizzazioni di rappresentanza degli agricoltori la formazione in materia.

In merito poi alla riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche, la norma introduce un’applicazione restrittiva della dir. 2009/128/Ce. Ai fini della sua corretta applicazione, nelle aree protette e nelle aree della Rete Natura 2000, non è corretto, sul piano giuridico, stabilire limitazioni o divieti a priori relativi all’impiego di fitofarmaci: restrizioni che possono essere introdotte, ai sensi della direttiva, solo a livello locale, nell’ambito dei piani di gestione delle aree oggetto di tutela, sulla base di circostanze specifiche relative alle specie oggetto di protezione in particolari habitat territorialmente definiti.

Riguardo alla manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze, occorre stabilire specifiche prescrizioni per la manipolazione e il trattamento degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari. Sui contenitori conferiti può essere effettuato, da parte del gestore del circuito di conferimento, controlli a campione al fine di verificare il corretto svolgimento delle operazioni di bonifica.

Inoltre, Coldiretti ha evidenziato come la difesa integrata obbligatoria garantisca non solo l’uso di prodotti a minor rischio per la salute umana e l’ambiente, ma anche la sostenibilità economica e la qualità delle  produzioni agricole. La formulazione attuale della norma, infatti, indica come unico scopo del Piano in merito alla difesa integrata, la riduzione dei rischi per la salute umana e l’ambiente, mentre, obiettivo della direttiva  è che gli Stati membri tengano conto  anche dell’impatto  sociale ed economico delle misure previste, nonché delle specifiche condizioni a livello nazionale, regionale e locale dei gruppi di diretti interessati.

In tale norma è particolarmente importante richiamare il concetto della sostenibilità economica in quanto l’intervento di ridurre l’impiego della chimica in agricoltura deve avvenire garantendo agli imprenditori agricoli lo svolgimento della propria attività e la tutela del reddito, in quanto il processo di sostituzione delle molecole più tossiche con quelle meno pericolose per la salute umana e l’ambiente è possibile solo quando esistono metodi di lotta fitopatologica alternativi altrettanto efficaci. Non tener conto di tale aspetto significherebbe non solo determinare una contrazione dell’attività agricola sul territorio con un conseguente impatto ambientale negativo, ma anche non riuscire più a garantire standard di sicurezza alimentare indispensabili  a tutela dei consumatori (si pensi, ad es,. alla presenza di micotossine nei cereali)

In merito alle sanzioni previste dallo schema di decreto legislativo Coldiretti ritiene che esse siano del tutto sproporzionate rispetto all’entità della violazione. Pertanto, si è chiesto una riduzione sensibile degli importi, in particolare per le multe che riguardano gli utilizzatori.

Infine Coldiretti ha sottolineato come lo schema di decreto legislativo non indichi alcuna copertura finanziaria per l’attuazione delle misure che sono previste dal Piano ai fini dell’attuazione della direttiva 2009/128/Ce. E’ indispensabile, pertanto, prevedere, l’istituzione di un Fondo presso il Ministero dell’ambiente che garantisca la copertura finanziaria, nei capitoli di bilancio, per l’uso sostenibile dei fitofarmaci. In nessun modo, infatti, le imprese agricole possono prendersi in carico i costi relativi all’attuazione della nuova legislazione.

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