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Utilizzo dei sottoprodotti, ecco i chiarimenti sugli sfalci di potatura

In sede di conversione del decreto legge 105/2010 è stata modificata la norma del codice ambientale che disciplina i sottoprodotti agricoli prevedendo che, in aggiunta alle materie fecali e vegetali provenienti ed utilizzati nell’ambito di attività agricole, possano essere considerati sottoprodotti, anche i materiali vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico o privati che siano impiegati, oltre che nell’ambito di attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi o utilizzati. Il tutto nel rispetto delle altre condizioni previste per legge.

L’inserimento, in realtà, non determina una modifica sostanziale al regime dei residui agricoli e della qualifica dei medesimi come rifiuti o come sottoprodotti, essendo comunque richiesta, al fine di escludere i suddetti materiali dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, la dimostrazione della sussistenza dei requisiti fissati dalla legge, quali, ad esempio, la certezza dell’impiego, il valore economico di mercato, l’assenza di trattamenti preventivi o di trasformazioni preliminare, il possesso di requisiti merceologici o ambientali.

D’altra parte, in diversi interventi interpretativi, la giurisprudenza aveva già chiarito come, al fine di qualificare un bene o una sostanza come sottoprodotto, non fosse necessario l’utilizzo degli stessi nel medesimo ciclo produttivo, potendo essere, gli stessi, impiegati anche in altri contesti o ceduti a terzi a tale scopo.

Ciò nonostante, il chiarimento fornito dal legislatore risulta sicuramente utile, soprattutto in considerazione dei molteplici problemi applicativi – riscontrati, principalmente, nell’ambito del settore florovivaistico – determinati dall’esigenza di effettuare valutazioni caso per caso al fine di qualificare un residuo produttivo tra i rifiuti o i sottoprodotti.

In particolare, in alcune ipotesi, sulla base di differenti interpretazioni adottate dagli organi di controllo, sono state effettuate alcune contestazioni, ponendo in dubbio la possibilità di cedere a terzi gli sfalci di potatura e di manutenzione ai fini del successivo reimpiego e negandone, quindi, la qualifica di sottoprodotti sul presupposto (non corretto, per quanto detto) dell’assoluta necessità di un riutilizzo diretto da parte della medesima azienda. 

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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