il Punto Coldiretti

Valutazione di impatto ambientale, linee guida sulla verifica di assoggettabilità

E’ stato pubblicato il D.M. 30 marzo 2015, contenente le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e province autonome. Il decreto è finalizzato a definire indirizzi e criteri per lo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità dei progetti elencati nell’allegato IV alla parte II del codice ambientale, in modo da garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza regionale e delle Province autonome.

Le linee guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite dal codice ambientale per le diverse categorie progettuali, individuando criteri ulteriori rispetto a quelli generali, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell’identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.

In particolare, la procedura di verifica di assoggettabilità è attivata su progetti per i quali non è prevista come immediatamente obbligatoria la procedura di valutazione di impatto ambientale, allo scopo di valutare se questi possano comunque avere un impatto significativo e negativo sull’ambiente e, quindi, se sia opportuno sottoporli a VIA.

Per quanto di interesse del settore agricolo, a titolo di esempio, non sono soggetti a valutazione di impatto ambientale, ma a verifica di assoggettabilità i progetti di: cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari; iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari; impianti per l’allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini; impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno; impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale; impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua; progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari.

Le linee guida allegate al decreto si applicano a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura autorizzativa è in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, prevista in quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (quindi, considerata la pubblicazione nella Gazzetta dell’11 aprile 2015, la data di entrata in vigore è il 26 aprile 2015). Nelle linee guida approvate con il decreto in esame, integrando quanto già contenuto nel codice ambientale, quindi, vengono trasposti nell’ordinamento nazionale i criteri indicati dall’allegato della Direttiva comunitaria 2011/92/UE.

Su alcuni di questi, come, ad esempio, i criteri del cumulo o della localizzazione con altri progetti, il provvedimento fornisce precisazioni di dettaglio. L’applicazione degli indirizzi del decreto ministeriale è destinata a comportare riduzioni percentuali, fino al 50 per cento, delle soglie dimensionali già fissate nel citato allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale a tutti i progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull’ambiente.

La sussistenza di più criteri comporta, sempre, la riduzione del 50 per cento delle soglie fissate nell’allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n.152/2006. Il decreto, tuttavia, prevede alcuni strumenti a disposizione delle Regioni e del Ministero per adeguare i criteri a specifiche condizioni territoriali o di settore.  Considerata, quindi, la particolare complessità delle procedure di valutazione di impatto ambientale, quando applicate al settore agricolo, si ritiene utile avviare con le Regioni specifici tavoli di lavoro in modo da poter condividere percorsi di semplificazione della disciplina in considerazione delle peculiarità del settore agricolo.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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