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Via libera dell’Ue alla produzione di caglio biologico

Il Ministero delle Politiche agricole, con una lettera indirizzata alla Direzione Generale per l’agricoltura e lo Sviluppo Rurale della Commissione Europea, ha sollevato il problema relativo alla possibilità di produrre caglio biologico ai sensi del reg. CE n. 834/2007 che disciplina il metodo di produzione biologico.

Secondo l’organismo comunitario, l’art. 1, comma 2, lett b) del reg. CE 834/2007 disciplina i prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti. Il caglio è un complesso di enzimi alimentari che ricade nella definizione di alimento ai sensi dell’art. 2 del reg. CE n. 178/2002 relativo alla sicurezza alimentare.

Tuttavia, il caglio biologico può essere etichettato come tale solo se è derivato da prodotti agricoli biologici, in quanto estratti dagli stomaci di vacche biologiche, e preveda i processi di produzione ed etichettatura in conformità con il reg. CE n. 834/2007 ed il reg. CE n. 889/2008. Il caglio derivante da prodotti agricoli non biologici non può essere etichettato come bio.

I chiarimenti forniti dalla Commissione nella lettera indirizzata al Ministero sono importanti  perché, come dichiarato dalla stessa, nel caso di una controversia sull’interpretazione della normativa comunitaria in materia, sussiste comunque una base di riferimento, sebbene l’interpretazione definitiva sia di competenza della Corte di Giustizia Europea.

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