il Punto Coldiretti

Approvato il decreto “Milleproroghe”

 

E’ stato convertito in legge il Decreto “Milleproroghe” (248/2007) che contiene diverse disposizioni di interesse per il settore agricolo.

L’art.11 istituisce l’"Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare", con sede in Foggia, che nasce dalla trasformazione del Comitato per la sicurezza alimentare, istituito nel giugno 2004, con lo scopo di rafforzarne le funzioni. L’Agenzia è l’interfaccia dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, con funzioni di consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni in materia di sicurezza alimentare.

L’art.16 riferito alla liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano, introduce il termine perentorio di 180 giorni per la predisposizione del piano di liquidazione dei beni della Fondazione. Bisogna ricordare che a seguito dell’azione svolta da Coldiretti anche nella procedura di liquidazione è applicabile, a favore degli affittuari e dei proprietari confinanti, la disciplina in materia di prelazione e riscatto agrari.

L’art. 26  proroga  al 31 dicembre 2008 il termine per la chiusura delle liquidazioni coatte dei consorzi agrari anche allo scopo di consentire la presentazione di una proposta di concordato.  Lo stesso comma 1 proroga al 31 dicembre 2008 il termine per l’adeguamento degli statuti dei consorzi agrari alle norme che il codice civile detta per le società cooperative.

Il comma 2  proroga al 31 dicembre 2008 il termine per l’operatività del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura. Il Fondo, gestito dalle regioni,  concede prestiti per l’acquisto di macchine agricole, attrezzature mobili e semimobili per l’irrigazione,  attrezzature per le serre e per la copertura di colture di pregio.

Il comma 4 riapre il termine per l’assunzione da parte dello Stato delle garanzie prestate favore dei soci delle cooperative agricole: ne possono beneficiare solo coloro che avevano presentato la domanda dopo la scadenza dei termini, e che, per tale motivo, erano stati esclusi dagli elenchi nel 1995. Le nuove domande devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 marzo 2008.

L’art. 27 prevede che le regioni possano procedere al riordino dei consorzi di bonifica entro il 30 giugno 2008, secondo criteri da definire di intesa con la Conferenza Stato – regioni, su proposta dei Ministri delle politiche agricole e delle infrastrutture. Devono essere fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, nonché i contributi di carattere statale o regionale, già previsti. In sede di esame alla Camera sono state apportate alcune modifiche che prevedono la possibilità di accorpamento o soppressione di singoli consorzi. La modifica è di sostanziale rilievo in quanto sostituisce alla soppressione generalizzata dei consorzi sotto il profilo istituzionale il riordino da cui può derivare l’esigenza di fusioni o soppressioni. E’ stata inoltre sostituita la previsione della legge finanziaria che riducendo a tre il numero dei componenti degli organi costituiva una grave lesione del principio dell’autogoverno, della partecipazione e della rappresentatività territoriale degli interessi. La gestione delle acque deve essere realizzata, anche secondo la recente Direttiva Europea, garantendo la più ampia partecipazione degli utenti.

L’art.38 infine reintroduce l’agevolazione fiscale su gasolio e GPL impiegati nei comuni non completamente metanizzati delle zone di montagna.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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