Latte crudo, ecco le nuove norme sui distributori
Sulla Gazzetta Ufficiale n.10 del 14 gennaio è stata pubblicata l’Ordinanza 10 dicembre 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali contenente “misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana”. Il provvedimento, che ha validità 24 mesi a partire dalla data di pubblicazione, dispone che le macchine erogatrici di latte crudo debbano riportare in rosso la seguente indicazione chiaramente visibile: “prodotto da consumarsi dopo bollitura”. Tale indicazione deve essere apposta su frontale della macchina erogatrice ed avere caratteri di almeno 4 centimetri. La data di scadenza del latte crudo da indicarsi a cura del produttore non può superare i 3 giorni dalla data della messa a disposizione del consumatore. Nel caso in cui l’erogatore del latte crudo disponga di un sistema di imbottigliamento, detti contenitori dovranno riportare in etichetta la citata indicazione con caratteri di almeno un centimetro e di colore rosso. E’ quindi vietata la commercializzazione di latte crudo attraverso macchine erogatrici non rispondenti ai requisiti dell’Ordinanza. Inoltre, il responsabile della macchina erogatrice dovrà escludere la disponibilità di contenitori destinati al consumo in loco del prodotto. L’Ordinanza prevede poi che in caso di cessione diretta di latte crudo dal produttore al consumatore finale, il produttore sia tenuto ad informare il consumatore con idonei mezzi sulla necessità di consumare il prodotto previa bollitura. Infine, viene vietata la somministrazione di latte crudo nell’ambito della ristorazione collettiva comprese le mense scolastiche. |
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