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Anticipi Pac, ecco le modalità di erogazione

Con il Regolamento 1748 del 30 settembre 2015, la Commissione ha stabilito la possibilità per gli Stati membri di erogare, a partire dal 16 ottobre 2015, fino al 70 per cento dei Pagamenti diretti spettanti ad un agricoltore. L’erogazione, però, è subordinata alla realizzazione dei controlli amministrativi. In Italia l’ammontare dei pagamenti diretti spettanti ad un agricoltore corrisponde alla somma del pagamento di base, del pagamento greening, al pagamento per i giovani agricoltori e al pagamento accoppiato. Non tutti i pagamenti saranno soggetti all’anticipo; di quelli sopra elencati potranno essere anticipati il pagamento di base, il pagamento greening e il pagamento per i giovani agricoltori. In tutti i casi, gli anticipi potranno essere erogati solo a seguito del completamento dei controlli amministrativi previsti.

Sono esclusi dal pagamento dell’anticipo, oltre ai pagamenti accoppiati, anche i beneficiari per i quali sono rilevate anomalie che non consentono il pagamento del regime degli aiuti diretti e gli agricoltori cedenti che hanno effettuato un trasferimento con le clausole dei contratti privati di vendita e affitto attraverso le quali, oltre ai terreni, sono stati trasferiti anche i titoli da assegnare (articolo 20 e 21 del Regolamento 639/2014).

In base a quanto stabilito dalla Commissione e al fine di evitare pagamenti eccessivi in fase di anticipo, l’importo degli anticipi è limitato ai soli titoli provvisori assegnati e riferibili alle sole superfici ammissibili effettivamente richieste in pagamento dall’agricoltore. In merito al regime dei piccoli, invece, sarà compito dell’Organismo pagatore scegliere se concedere l’anticipo o se erogare il pagamento in un’unica soluzione. Tale valutazione deve essere effettuata considerando che alcune voci degli importi da erogare devono essere ancora consolidate.

E’ bene precisare che qualora vi sia uno scostamento superiore al 20 per cento tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (cioè quella derivante dal controllo), non è possibile erogare l’anticipo. In caso di applicazione della riduzione del pagamento di base (capping – 50 per cento per gli importi oltre 150.000 euro e 100 per cento qualora l’importo derivante dalla prima riduzione superi i 500.000 euro) come anticipo potrà essere erogato massimo il 70 per cento dell’importo derivante dalla riduzione e comunque l’anticipo non potrà eccedere i 350.000 euro (70 per cento di 500.000 euro). Gli anticipi potranno essere erogati senza considerare le riduzioni derivanti dall’applicazione della disciplina finanziaria che saranno, invece, applicate al saldo del pagamento. Gli uffici Coldiretti sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

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