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Ecco il terzo decreto sulla semplificazione della gestione della Pac

E’ stato firmato il terzo decreto (il Dm numero 1922) relativo all’attuazione della nuova Politica agricola comune. Ecco le novità più importanti.

L’agricoltore attivo e la cessione di azienda
Anche in questo Dm si fa riferimento all’agricoltore attivo stabilendo che le regole previste dai precedenti Dm saranno applicate anche ai fini della dimostrazione del requisito nell’ambito dello Sviluppo Rurale per quelle misure che richiedono l’obbligo per il beneficiario di essere agricoltore attivo (tabella 1), ma anche per quanto stabilito all’articolo 14 del decreto ministeriale numero 162 del 12 gennaio 2015 (requisiti ed adempimenti per gli incentivi assicurativi).

La vera novità dell’articolo 1 deriva dalle modifiche apportate dal comma 2 all’articolo 9 del Dm 6513 del 18 novembre 2014 relativo alla definizione dei soggetti che possono presentare domanda di prima assegnazione dei titoli in caso di applicazione delle clausole dei contratti privati di affitto e di vendita. In particolare, in caso di cessione di azienda tramite affitto (sia esso totale o parziale) oppure cessione di azienda parziale per compravendita, la domanda di prima assegnazione è presentata dal cedente. Diversamente, in caso di cessione totale di azienda per compravendita, la domanda di prima assegnazione dei titoli è presentata dal cessionario, anche se comunque andrà verificata l’autorizzazione da parte del cedente. Le suddette nuove regole sono applicate anche in deroga a precedenti accordi tra i contraenti.

Inoltre, il comma 3 dell’articolo 1 stabilisce che in caso di morte dell’agricoltore (avente diritto alla prima assegnazione) avvenuta tra il 16 maggio 2014 e la data di presentazione della domanda di prima assegnazione nel 2015, gli eredi possono esigere a proprio nome quanto spettante all’agricoltore che gestiva l’azienda in origine in termini di numero e valore dei titoli. Qualora l’erede non possieda il requisito di agricoltore attivo i titoli possono comunque essere trasferiti tramite le clausole contrattuali previste all’articolo 20 e 21 del Regolamento 639/2014 (clausole dei contratti privati di affitto e di vendita) entro il termine per la presentazione della domanda nel 2015 oppure possono essere assegnati e trasferiti prima della presentazione della domanda nell’anno successivo.

La riserva nazionale
L’articolo 2 dettaglia norme ulteriori relative alla riserva nazionale. Innanzitutto viene introdotta la superficie minima ammissibile necessaria per l’assegnazione di titoli dalla riserva che dovrà essere pari a 1 ettaro. Tale soglia non si applica ai soggetti che intendono chiedere titoli alla riserva al fine di evitare l’abbandono delle terre, cioè nel caso di richiesta di accesso alla riserva per quelle superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali l’impegno è scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica.
Per l’applicazione delle modalità di accesso alla riserva previste all’articolo 17, comma 3 del precedente Dm 1420 del 26 febbraio 2015 (assegnazione di nuovi titoli o aumento del valore dei titoli detenuti), saranno considerati gli ettari ammissibili che l’agricoltore detiene in proprietà o in affitto l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda.
Inoltre, è stabilito che l’accesso alla riserva come giovane agricoltore o come nuovo agricoltore può essere effettuato una sola volta; la presentazione della domanda di assegnazione alla riserva come giovane agricoltore esclude la possibilità di presentarsi come nuovo agricoltore e viceversa. Il ricorso alle suddette figure è consentito una sola volta anche nei casi in cui l’agricoltore presenti una domanda di accesso alla riserva come una persona fisica e una richiesta come rappresentante di una persona giuridica dedita all’attività agricola.
L’accesso alla riserva per evitare l’abbandono delle terre o per compensare gli agricoltori di svantaggi specifici è consentito una sola volta per la stessa superficie; l’agricoltore, per superfici diverse, potrà presentare sia domanda di assegnazione titoli dalla riserva per evitare l’abbandono delle terre, sia per essere compensato di svantaggi specifici.

I prati permanenti
Con il Dm è istituito il registro dei prati permanenti all’interno del Sian.

I premi per animali
Per i premi previsti per la zootecnia il periodo di riferimento corrisponde all’anno solare.
Relativamente all’ammissibilità degli aiuti per il settore latte (art. 20 del Dm 6513 del 18 novembre 2014) e per le vacche nutrici (art. 21, commi 1, 2 e 3 del Dm 6513 del 18 novembre 2014) possono essere inclusi solo i capi iscritti ai LLGG o nel Registro anagrafico delle razze bovine nell’anno di riferimento, a partire dalla data di iscrizione. Inoltre, il premio per le vacche nutrici potrà essere richiesto solo se il capo non è stato sottoposto all’applicazione di controlli funzionali del latte.
I capi ovi-caprini non possono usufruire di entrambi i sostegni previsti per il settore (misura premi alle agnelle e misura premi ovi-caprini macellati).
Per il 2015 le razze ammissibili per ciascuna delle misure previste per il settore latte e per le vacche nutrici sono elencate nell’Allegato I del Dm. Per gli anni successivi si dovrà far riferimento alla BDN.
Per consentire di finalizzare i controlli obbligatori, l’agricoltore dovrà individuare e comunicare all’organismo pagatore competente i singoli capi ammissibili ai sostegni previsti per il settore latte, per le vacche nutrici e per gli ovi-caprini.

Il premio per il pomodoro da industria e per il settore dell’olio di oliva
L’articolo 5 riguarda il sostegno accoppiato previsto per il pomodoro da industria e per il settore dell’olio di oliva. Per il primo sostegno, nel caso di richiedenti associati a Organizzazioni di Produttori (OP), i contratti di fornitura stipulati con un’industria di trasformazione devono essere informatizzati a cura dell’OP di riferimento.
In merito al sostegno accoppiato per l’olio d’oliva, per “sistemi di qualità” si intendono quelli previsti dal Regolamento 1151 del 2015, comprendente il DOP e l’IGP.

Il greening e l’avvicendamento dell’articolo 68
L’articolo 6 pone chiarezza normativa sulla sovrapposizione del greening e del vecchio impegno avvicendamento per gli agricoltori che si trovano nel 2015 a dover rispettare il secondo anno di impegno del premio avvicendamento. In questi casi di sovrapposizione, il rispetto degli obblighi greening garantisce il soddisfacimento dell’impegno di avvicendamento.
Gli Uffici del Caa Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
 

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