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Etichettatura olio, ora il decreto fa scuola in Europa

La Conferenza Stato-Regioni ha recentemente approvato il decreto del Mipaaf sull’origine obbligatoria dell’olio di oliva. Si tratta dell’ultimo step di un processo che ha visto prima l’approvazione da parte della Commissione Ue del regolamento Ce n.182/09 del 6 marzo 2009 (che modificava il regolamento Ce n.1019/2002) e poi la sua entrata in vigore, a partire dal 1 luglio di quest’anno.

Il regolamento, obbligatorio in tutti i suoi elementi, è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; per questo, il decreto approvato nel nostro Paese risulta utile ma non indispensabile per l’attuazione delle nuove disposizioni. Esso contiene elementi utili a semplificare e rendere maggiormente controllabile il sistema dell’origine obbligatoria, che nella precedente normativa era basato sulla facoltatività del sistema. L’approvazione del decreto mette definitivamente fine a tutte quelle voci che, in maniera strumentale, sostenevano l’inapplicabilità del regolamento comunitario, creando estrema confusione nei soggetti della filiera.

Il decreto, oltre a riconfermare quanto previsto nel regolamento comunitario, prevede per le imprese di condizionamento e i frantoi l’obbligo di registrazione in un apposito elenco nell’ambito del sistema informativo agricolo nazionale (Sian). Alla data di entrata in vigore del decreto le imprese riconosciute nell’ambito del regolamento 1019/2002 confluiscono automaticamente nell’elenco del Sian. In sostanza, non è più obbligatorio ottenere dalla Regione il codice alfanumerico che andava riportato sulla bottiglia.

Per quanto riguarda i controlli, l’Ispettorato controlli qualità (Icq) predispone un piano annuale di controlli a campione che, sulla base dell’analisi del rischio, interessa tutte le fasi della filiera. In vista dei controlli, i frantoi, le imprese di condizionamento e i commercianti di olio sfuso sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico per ogni stabilimento e deposito dove vengono annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell’olio extravergine e vergine di oliva. Nel caso di lavorazioni per conto terzi, i registri sono tenuti da chi procede materialmente alla lavorazione. Le modalità di tenuta del registro di carico e scarico sono contenute nei due allegati al decreto insieme al facsimile del registro stesso.

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