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Greening, ecco la nuova classificazione dell’erba medica

In base alle interpretazioni fornite dalla Commissione nelle linee guida sul mantenimento dei prati permanenti, l’erba medica, in particolare, e, in generale, tutte le leguminose da foraggio (siano esse in purezza o in miscugli con altre leguminose) non potranno più essere considerate come “erba o altre piante erbacee da foraggio”, ma saranno considerate come “coltura”. Questa nuova “classificazione” potrebbe portare a due effetti.

Il primo riguarda la maggiore difficoltà per le aziende agricole di rispettare l’obbligo della diversificazione. Infatti, considerando l’erba medica come “coltura”, non sarà più possibile utilizzare le esclusioni previste dal Regolamento per l’obbligo di diversificazione. Questa nuova interpretazione dovrà essere applicata a partire dalla campagna agraria 2015-2016 (domanda 2016). Relativamente all’obbligo delle Efa, i disagi per le aziende dovrebbero essere inferiori in quanto l’erba medica rimane un’azotofissatrice valida per il raggiungimento del 5%, nonostante anche in questo caso non potrà essere più utilizzata per le esclusioni.

Il secondo effetto riguarda la classificazione di una superficie a prato permanente. La classificazione come “coltura” dell’erba medica in purezza o in miscuglio con altre leguminose consente di considerare la stessa come seminativo anche successivamente al quinto anno di coltivazione sulla stessa superficie, evitando così il passaggio a prato permanente.

In generale, questa nuova interpretazione obbliga le aziende specializzate ad erba medica a dover rispettare l’obbligo della diversificazione, che si traduce nella presenza in aziende di due o tre colture a seconda dell’estensione dei seminativi della stessa (per le aziende con seminativi compresi tra 10 e 30 ettari, dovranno essere previste due colture, mentre dovranno essere previste tre colture nelle aziende con più di 30 ettari di seminativo). Gli uffici Coldiretti sono a diposizione per ulteriori chiarimenti.

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