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Nuova Pac, gli obblighi del prato permanente

Il secondo obbligo del greening prevede il mantenimento dei prati permanenti presenti sul territorio nazionale. In base a quanto scelto dall’Italia, l’obbligo prevede il divieto di conversione/aratura dei prati permanenti che ricadono nelle cosiddette aree sensibili (direttiva Habitat e direttiva Uccelli), mentre per i prati permanenti al di fuori delle suddette aree, la conversione deve essere autorizzata da Agea coordinamento. Inoltre è data possibilità alle regioni di individuare ulteriori aree sensibili diverse da quelle sotto direttiva e nelle quali non è possibile convertire/arare il prato permanente.

L’obbligo di mantenimento si applica ai soli agricoltori che devono rispettare il greening e il calcolo del tasso di riferimento e del tasso annuo è effettuato considerando solo le superfici degli agricoltori soggetti agli obblighi di greening (non si considerano i piccoli e il biologico). In base a quanto definito nel Regolamento 1305/2013, i prati permanenti non possono subire una diminuzione superiore al 5per cento rispetto al tasso di riferimento. L’Italia ha deciso di definire un livello di pre-allarme pari al 3,5per cento; in caso di diminuzione delle superfici a prato permanente oltre tale percentuale il rilascio dell’autorizzazione alla conversione è subordinato alla creazione di una superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari. Tale previsione dovrebbe evitare di raggiungere e superare la soglia di diminuzione del 5per cento.

A seguito della domanda 2015, l’Agea dovrà definire il tasso di riferimento a cui far riferimento per il monitoraggio delle superfici a prato permanete. Tale tasso di riferimento è calcolato considerando i prati permanenti dichiarati nel 2012 e quelli dichiarati nel 2015 ma non nel 2012, a cui vanno sottratti i prati permanenti dichiarati a biologico, dai piccoli agricoltori e dichiarati nel 2012 ma convertiti in altri usi. La somma di tali superfici sono rapportate alla superficie agricola totale dichiarata nel 2015, a cui va sottratta la superficie agricola dichiarata in biologico e dai piccoli (entrambe con riferimento al 2015).

Il suddetto tasso di riferimento sarà confrontato con il tasso annuale. Il tasso annuale è definito dal rapporto tra i prati permanenti dichiarati nell’anno n (a cui vanno sottratti i prati permanenti dichiarati dai piccoli e in biologico) e la superficie agricola totale nell’anno n (a cui va sottratta la superficie agricola dichiarata dai piccoli e in biologico). A seguito del confronto si possono verificare tre circostanze: nessuna riduzione, riduzione oltre il 3,5per cento (vedi sopra) e riduzione oltre il 5per cento.

In caso di riduzione oltre il 5per cento, l’Italia dovrà evitare nuove conversioni, riconvertire le superfici in prato permanente e definire un ordine di priorità tra gli agricoltori per la riconversione. In merito a quest’ultimo aspetto, gli agricoltori che hanno convertito senza autorizzazione dovranno riconvertire l’intera superficie; per gli altri agricoltori la riconversione riguarderà una percentuale della superficie convertita (calcolata considerando lo scarto tra la diminuzione percentuale verificatasi e il limite del 5per cento) o l’impianto di una nuova superficie a prato permanente. L’Agea deve informare gli agricoltori entro il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la riduzione e l’obbligo di riconversione dovrà essere rispettato dall’agricoltore prima della presentazione della domanda unica per l’anno seguente. Gli uffici Coldiretti sono a diposizione per ulteriori chiarimenti.

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