il Punto Coldiretti

Pac, stop alla rotazione dei titoli

In base a quanto indicato nella circolare Agea del 16 maggio 2016, contrariamente a quanto previsto nella precedente programmazione, nella nuova Pac non è più ammesso il meccanismo della rotazione dei titoli. Il regolamento di base stabilisce che un numero di diritti all’aiuto equivalente al numero totale di diritti all’aiuto non attivati per due anni consecutivi è riversato nella riserva nazionale. Se la superficie determinata è inferiore alla superficie dichiarata, per determinare quali titoli debbano essere versati nella riserva nazionale, si prende in considerazione la superficie determinata abbinandola ai titoli aventi valore più alto.

Se per due anni consecutivi la superficie determinata non consente l’utilizzo di tutti i titoli a disposizione dell’agricoltore, i titoli di valore più basso sono riversati nella riserva nazionale. Il presupposto della restituzione alla riserva nazionale è costituito quindi dalla mancanza di sufficiente superficie ammissibile a copertura dei titoli detenuti. Se tale condizione perdura per due anni consecutivi sono riversati nella riserva nazionale tanti titoli quanti sono quelli per i quali non vi è stata copertura di superficie; il riversamento nella riserva nazionale riguarderà in primo luogo i titoli dal valore più basso.

Nella circolare sono stati inseriti ulteriori chiarimenti anche sui giovani agricoltori. Infatti è stato precisato che relativamente al requisito dei 40 anni richiesto per l’accesso al premio aggiuntivo per i giovani (più 25% del valore medio dei titoli di proprietà o in affitto detenuti dall’agricoltore) tale requisito deve essere posseduto dall’agricoltore nel primo anno di presentazione della domanda con richiesta di aiuto del pagamento per i giovani. Ciò vuol dire che negli anni successivi, ricorrendo tutti gli altri requisiti, l’agricoltore ha diritto alla maggiorazione del 25% per un massimo di cinque anni, anche se ha superato i 40 anni.

Ulteriori precisazioni sul premio giovani riguardano anche le società. Infatti se il controllo della società, successivamente alla presentazione della domanda, è esercitato da un altro soggetto che soddisfa tutti i requisiti del “giovane”, la società continua a percepire il pagamento e ai fini del calcolo dei cinque anni si considera la prima acquisizione da parte del primo giovane.

Qualora invece il nuovo soggetto che controlla la società non soddisfa tutti i requisiti del giovane, la società ha diritto al pagamento del giovane solo per la campagna per la quale risulta soddisfatto il requisito, mentre per gli anni successivi la persona giuridica non ha più diritto al pagamento. Se però il controllo della società viene riacquisito successivamente da un soggetto che soddisfa tutti i requisiti del giovane agricoltore, la società potrà di nuovo percepire il pagamento fermo restando che il periodo massimo dei cinque anni è calcolato a partire dalla prima acquisizione del controllo da parte di un giovane. Gli uffici Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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