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Riforma Pac, il modello di convergenza e il calcolo del valore del titolo

Nel nuovo regime dei pagamenti diretti il pagamento di base rappresenta la componente più importante in quanto rappresenta la “base” per poter richiedere gli altri pagamenti, ad eccezione del sostegno accoppiato. Uno degli aspetti di maggior rilevanza è la determinazione del valore dei diritti all’aiuto da assegnare agli agricoltori, direttamente influenzato dal modello di convergenza scelto dallo Stato membro. L’Italia ha scelto di applicare il modello di convergenza irlandese che prevede un graduale passaggio dagli attuali livelli dei pagamenti diretti verso livelli più omogenei senza raggiungere un valore uniforme dei pagamenti diretti nel 2019.

Il modello irlandese prevede che gli agricoltori che inizialmente ricevano meno del 90 per cento del valore unitario nazionale otterranno un aumento graduale, pari ad un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90 per cento del valore unitario nazionale nel 2019. Il meccanismo è finanziato dagli agricoltori aventi diritti all’aiuto con valore unitario iniziale superiore al valore unitario nazionale nel 2019. Tali agricoltori subiranno una diminuzione progressiva della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il valore unitario nazionale nel 2019. La diminuzione del valore unitario iniziale non potra’ essere superiore al 30 per cento.

All’anno di domanda 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60 per cento del valore unitario nazionale al 2019, a meno che ciò dia luogo a perdite superiori al 30 per cento per gli agricoltori che “finanziano” il meccanismo; in tal caso il valore unitario minimo sarà fissato al livello necessario al rispetto della soglia del 30 per cento. Appare evidente l’importanza della definizione dei due valori unitari di riferimento.

Il valore unitario nazionale nel 2019 è calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale per il 2019 per il numero di diritti all’aiuto nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale. La percentuale fissa deriva dal rapporto tra il massimale previsto per il pagamento di base per il 2015, al netto delle risorse da destinare alla riserva nazionale, e il massimale nazionale per il 2015. Secondo delle stime diffuse dal Ministero delle Politiche agricole il valore unitario nazionale nel 2019 dovrebbe essere compreso tra 168 e 192 euro.

Per la determinazione del valore unitario iniziale, l’Italia ha scelto di considerare il “pagato 2014”. In particolare, il valore unitario iniziale e’ calcolato dividendo una percentuale fissa del “pagato 2014” percepito dall’agricoltore per il numero dei diritti all’aiuto assegnatigli nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva. La percentuale fissa deriva dal rapporto tra il massimale previsto per il pagamento di base per il 2015, al netto delle risorse da destinare alla riserva nazionale, e l’importo totale dei pagamenti per il 2014 nell’ambito del Regime di pagamento unico.

Per i settori che nella nuova programmazione non potranno ricevere il sostegno accoppiato (tabacco, Danae racemosa e patate) gli importi percepiti nel 2014 nell’ambito dell’articolo 68 potranno essere compresi nel “pagato 2014” ai fini del calcolo del valore unitario iniziale. Il valore dei diritti all’aiuto da assegnare è calcolato da Agea coordinamento. Successivamente gli organismi pagatori comunicano agli agricoltori il valore dei loro diritti all’aiuto relativamente ad ogni anno di applicazione.

L’Italia, sulla base di quanto previsto dal modello di convergenza irlandese, ha scelto di calcolare il pagamento greening in modo individuale come percentuale del valore totale dei diritti di pagamento che l’agricoltore ha attivato per ogni anno pertinente. La percentuale da applicare deriva dal rapporto tra le risorse destinate al greening (30 per cento del massimale nazionale) e il valore totale di tutti i diritti all’aiuto attivati. I centri Caa Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il presente articolo rientra nel progetto “La nuova PAC – Tra sostenibilità e innovazione. Impatti sulle aree rurali” cofinanziato dall’Unione Europea – DG AGRI. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l’autore e non possono essere considerati come costituenti una presa di posizione ufficiale della Commissione Europea.

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