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Riforma Pac, in discussione il decreto sui pagamenti diretti

Al fine di completare la normativa nazionale relativa all’attuazione del nuovo regime dei pagamenti diretti il Ministero delle Politiche agricole sta discutendo un ulteriore Decreto attuativo nel quale definire alcuni importanti aspetti del DM 6513 del 18 novembre 2014. I temi più importanti oggetto di discussione sono la definizione dell’attività agricola, le modalità di calcolo del valore dei futuri diritti all’aiuto, il piano colturale, gli adempimenti legati al greening e ulteriori disposizioni settoriali e territoriali.

Il Regolamento 1307/2013 definisce l’attività agricola come: la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli; il mantenimento di una superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; lo svolgimento di un’attività agricola minima sulle superfici agricole naturalmente mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Attraverso il DM attuativo saranno definite le attività che l’agricoltore dovrà svolgere al fine di garantire il mantenimento delle superfici e lo svolgimento dell’attività agricola minima. In particolare, qualora si tratti di superfici a pascolo sulle quali sono svolte pratiche con carattere tradizionale (si tratta in sostanza di quei pascoli nei quali non si ha la prevalenza di erba, che sono oggetto di pratiche tradizionali e non ammissibili nelle precedenti programmazioni), come attività volta al mantenimento probabilmente si sceglierà il pascolamento per il quale sarà definito un carico minimo e massimo espresso in UBA per ettaro l’anno.

Allo stesso modo, per le superfici naturalmente mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione per le quali è richiesto lo svolgimento di un’attività minima, quest’ultima è stata individuata nel pascolamento; tuttavia l’obbligo di pascolamento puo’ essere evitato qualora l’agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all’anno oppure un’altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

Altro tema importante è la ricognizione preventiva: Agea Coordinamento entro il 15 aprile 2015 pubblicherà l’elenco che consentirà di individuare i potenziali beneficiari all’aiuto per il 2015 e renderà disponibili le potenziali superfici ammissibili ai fini dell’assegnazione e dell’attivazione dei titoli. Le modalità e le procedure per le attività di ricognizione saranno definite da Agea coordinamento con apposita circolare.
In merito agli adempimenti connessi al greening, nel Decreto è specificato che, per l’anno di domanda Unica 2015, gli agricoltori non potranno avvalersi delle pratiche equivalenti per assolvere agli impegni del greening. Inoltre, relativamente al piano colturale che costituirà la base dei controlli amministrativi, esso dovrà essere redatto con riferimento all’anno di domanda Unica e dovrà fornire indicazioni circa il genere, la specie e l’epoca di semina o di trapianto delle colture al fine di verificare il rispetto della diversificazione.

Molto importanti le novità introdotte per le Efa (Aree di interesse ecologico). Potranno essere incluse nelle fasce tampone le fasce di vegetazione ripariale di larghezza fino a 10 metri. Inoltre, ai fini Efa, non è consentita la coltivazione delle azotofissatrici ad una distanza inferiore a 10 metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici individuati dalle Regioni e Province autonome ai sensi del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ad una distanza inferiore a 5 metri dal ciglio di sponda dei restanti corsi d’acqua.

Su indicazione della Commissione dalla definizione di bosco ceduo a rotazione rapida sarà eliminata la specie “Eucaliptus”, in quanto non considerata come indigena. Inoltre sulle suddette superfici sarà applicato l’obbligo di non utilizzo di fitosanitari, ad eccezione dei bioinsetticidi e sarà consentito l’utilizzo di interventi biotecnologici.

Infine, una delle novità più importanti riguarda il trasferimento dei diritti senza terra. In caso di trasferimento di diritti all’aiuto senza i corrispondenti ettari ammissibili è riversato nella riserva nazionale il 30% dei valori unitari annuali del diritto trasferito senza gli ettari ammissibili corrispondenti, oppure l’importo equivalente espresso in numero di diritti all’aiuto. Gli uffici del Caa Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il presente articolo rientra nel progetto “La nuova PAC – Tra sostenibilità e innovazione. Impatti sulle aree rurali” cofinanziato dall’Unione Europea – DG AGRI. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l’autore e non possono essere considerati come costituenti una presa di posizione ufficiale della Commissione Europea.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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