il Punto Coldiretti

Riforma Pac, i requisiti per l’assegnazione dei diritti all’aiuto nel 2015

I diritti all’aiuto, che gli agricoltori possiedono e che fanno riferimento al vecchio regime di pagamento unico, scadranno il prossimo 31 dicembre 2014. Le aziende andranno incontro alla nuova programmazione, alla quale seguirà necessariamente una prima assegnazione dei diritti all’aiuto, sulla base delle nuove regole previste dal nuovo regolamento sui pagamenti diretti (Regolamento (UE) 1307/2013) e sulla base delle scelte effettuate a livello nazionale.

In particolare, potranno ricevere diritti all’aiuto gli agricoltori che rispettano i requisiti dell’agricoltore attivo e che: presentano domanda entro il 15 maggio 2015; avevano diritto a percepire pagamenti diretti o aiuti nazionali in relazione ad una domanda di aiuto nel 2013.

Utilizzando le opzioni previste dal regolamento, l’Italia ha deciso di consentire la prima assegnazione anche agli agricoltori che rispondono al requisito di agricoltore attivo e che: non hanno percepito pagamenti diretti per l’anno 2013 e producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali su una superficie minima di cinquemila metri quadrati, oppure coltivavano vigneti, oppure hanno ricevuto titoli dalla riserva nazionale nel 2014, oppure non hanno mai avuto, in proprietà o in affitto, diritti all’aiuto e sono in grado di documentare che, al 15 maggio 2013, hanno coltivato prodotti agricoli o hanno allevato bestiame.

Secondo quanto stabilito nel decreto di attuazione che è in corso di emanazione, il numero di diritti all’aiuto deve essere pari al numero di ettari ammissibili che l’agricoltore dichiara nella propria domanda di aiuto; gli ettari ammissibili devono essere a disposizione dell’agricoltore alla data del 15 maggio 2015.

Ai fini della determinazione del numero di diritti all’aiuto da assegnare, l’Italia ha deciso di applicare un coefficiente di riduzione pari all’80% degli ettari ammissibili costituiti da pascoli permanenti (situati ad altitudini superiori ai seicento metri sul livello del mare) e da pascoli magri situati a qualsiasi altitudine.

Tale riduzione non si applica: agli ettari di pascolo permanente e/o pascolo magro dichiarati da allevatori e pascolati con animali detenuti dal richiedente e appartenenti ad un codice allevamento intestato, da almeno otto mesi prima della presentazione della domanda Unica, al medesimo richiedente, al fine di garantire la conservazione dei pascoli in quota e i paesaggi tradizionali; agli ettari ammissibili all’aiuto di proprietà o a disposizione del richiedente non proprietario degli animali, nel caso in cui il richiedente sia in grado di dimostrare che la gestione del pascolo sulle medesime superfici tramite capi bovini, equini e/o ovicaprini di terzi costituisce una pratica tradizionale esercitata prima dell’anno 2005. I Caa di Coldiretti rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Il presente articolo rientra nel progetto “La nuova PAC – Tra sostenibilità e innovazione. Impatti sulle aree rurali” cofinanziato dall’Unione Europea – DG AGRI. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l’autore e non possono essere considerati come costituenti una presa di posizione ufficiale della Commissione Europea.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
2008 © Copyright Coldiretti - powered by BLUARANCIO S.p.A. | Redazione contenuti

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi