Oli e grassi per la produzione di energia, chiarimenti sulle accise
L’Agenzia delle Dogane ha chiarito il trattamento fiscale da applicare agli oli e grassi animali e vegetali impiegati nella cogenerazione e nella produzione di sola energia elettrica tramite motori a combustione interna. Il decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 26 ha incluso tra i prodotti sottoposti ad accisa, ai sensi del comma 1 dell’art. 21 del TUA, gli oli e grassi animali e vegetali ( di cui ai codici NC da 1507 a 1518), se utilizzati “come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori”, ossia quando vengono destinati a finalità energetiche. Sotto il profilo d’accisa, assumono il trattamento fiscale del prodotto energetico, tra quelli elencati al comma 2 del predetto articolo, a cui si sostituiscono, per equivalenza, nell’uso di carburazione o combustione. Quindi, nel caso di produzione di energia elettrica, abbinata o meno a energia termica, con l’utilizzo di oli o grassi animali o vegetali, ai fini dell’applicazione dell’equivalenza tra oli e grassi animali e vegetali con il combustibile BTZ Olio Combustibile Denso (ai sensi della norma tecnica UNI/TS 11163 del dicembre 2009), occorrerà verificare se l’apparato di produzione è idoneo all’utilizzo di tali biocombustibili liquidi in sostituzione dell’ olio combustibile. In caso positivo, sarà applicata l’aliquota del punto 11 della tabella A del TUA prevista per l’olio combustibile, fatti salvi gli “oli vegetali non modificati chimicamente” che sono esenti d’accisa. Per maggiori informazioni, consulta il sito http://www.fattoriedelsole.org/ .
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