Parte la campagna assicurativa 2022: in Gazzetta le istruzioni del Mipaaf
Via libera alla nuova campagna assicurativa. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 17 maggio il decreto del Mipaaf “Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022” con le istruzioni relative al sostegno pubblico alla Gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante per la campagna 2022. Per essere ammessi al contributo, le polizze assicurative singole e i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro il 31 maggio per le colture a ciclo autunno primaverile e per le colture permanenti; entro il 30 giugno per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura; entro il 15 luglio per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle; entro il 31 ottobre per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti. Sono ammissibili al sostegno pubblico, i premi delle polizze assicurative agevolate relative a produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici. La copertura assicurativa deve essere riferita all’anno solare e può ricomprendere uno o più cicli produttivi di ogni singola coltura; se riferita all’intero ciclo produttivo, la copertura può concludersi anche nell’anno solare successivo a quello di stipula della polizza. Per quanto concerne le coperture assicurative per allevamenti e produzioni animali i costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze, in cui sono comprese tutte le cause di morte, sempre che non risarcite da altri interventi comunitari o nazionali. Le produzioni zootecniche per la copertura di mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative. Sono ammissibili al sostegno pubblico anche le quote di adesione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi di mutualizzazione formalmente riconosciuti dall’Autorità competente. Le coperture mutualistiche devono essere sottoscritte entro il 31 maggio per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio e per le colture permanenti; entro il 30 giugno per le colture a ciclo primaverile, e l’olivicoltura; entro il 15 luglio per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle; entro il 31 ottobre per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche e allevamenti. Ammesse al sostegno pubblico infine le quote di adesione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi per la stabilizzazione del reddito aziendale settoriale, formalmente riconosciuti dall’Autorità competente, le spese amministrative di costituzione dei fondi stessi ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti.
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