Psa: e istruzioni Agea per gli indennizzi alle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie
Entro il 22 luglio prossimo le aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie che hanno subito danni nel 2022 per la peste suina africana potranno presentare le domande per gli indennizzi. L’Agea ha pubblicato il 7 maggio le istruzioni relative agli interventi previsti dal decreto ministeriale 10928 del 10 gennaio 2024 e dal decreto attuativo n. 1345435 del 21 marzo 2024 per risarcire le perdite subite dalle aziende per l’applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento e per il blocco delle attività venatorie, a seguito dell’epidemia di peste suina africana, nel periodo compreso tra il 13 gennaio e il 31 dicembre 2022. L’importo degli aiuti che verranno concessi nell’ambito del “de minimis” non può superare la somma di 300mila euro per beneficiario nell’arco di tre anni. Beneficiari del provvedimento sono le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie situate in zona di restrizione sanitaria il cui territorio di operatività ricade per più del 50% nei comuni indicati dal decreto ministeriale. Gli interventi scattano per il mancato reddito e cioè la differenza tra il livello di entrate nel 2022 rispetto all’anno precedente, Nel caso di aziende faunistico-venatorie il mancato reddito deve essere dimostrato mediante il confronto del rendiconto o bilancio dei due anni interessati. Deve anche essere dimostrato che l’eventuale “calo” sia strettamente correlato alla Psa. Indennizzi anche per i maggiori costi dovuti all’applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell’epidemia e dal blocco delle attività venatorie. I maggiori costi possono essere quelli relativi alla stesura dei piani di biosicurezza (se non previsti obbligatoriamente dalla normativa regionale), per la formazione in materia di biosicurezza, per l’acquisto o nolo di materiali per la gestione della biosicurezza (disinfettanti, vaporizzatori per disinfettante, calzari, teli/slitte per trasporto carcasse, teli per copertura automezzi impiegati, guanti/sacchi, test di laboratorio per la ricerca della Psa sui capi abbattuti), per l’ adeguamento delle case di caccia o luoghi di ritrovo delle aziende per garantire il rispetto dei requisiti di biosicurezza (adeguamento dei pavimenti, scolo acque, punti acqua potabile, acquisto/nolo di celle frigorifere), per lo smaltimento delle carcasse infette. Il sostegno può coprire fino a un massimo dell’80% del danno ammesso. Le risorse saranno assegnate fino all’esaurimento del plafond disponibile. La priorità nell’assegnazione degli indennizzi è riconosciuta alle Aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie che per prime, nel corso del 2022, sono state oggetto dei provvedimenti sanitari a carattere restrittivo. |
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