Etichettatura di origine dello zafferano
Il regolamento delegato 2429/2023, riguardante le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli prevede l’obbligo di etichettatura di origine (luogo di coltivazione) per una serie di prodotti ortofrutticoli, tra cui lo zafferano. Il regolamento è applicabile dal 1°gennaio 2025, per la parte relativa all’origine obbligatoria di una serie di prodotti ortofrutticoli. Il regolamento prevede l’obbligo di etichettatura di origine per diversi prodotti ortofrutticoli, tra cui anche lo zafferano. Relativamente a questo obbligo, è emersa una interpretazione che ritiene che il prodotto a cui si applica la norma sia lo zafferano “fresco”. Coldiretti ritiene che il prodotto per il quale è obbligatoria l’indicazione dell’origine, ovvero il luogo di coltivazione, sia lo zafferano in stimmi (codice NC8 09102010) e quello in polvere (codice NC8 09102090), essiccato/tostato. Nel corso del 2023 sono stati importati in Italia 29.000 kg di zafferano, aumentati a 69.000 kg nel 2024, sotto il codice NC6 091020 (Fonte Istat, Statistiche del commercio estero), ovviamente essiccato/tostato, la produzione nazionale è stimata essere attorno ai 500 kg. Il prodotto fresco non esiste, o meglio, esiste appena raccolto, ma deve essere nel giro di poche ore essiccato/tostato, pena la perdita del prodotto, non viene venduto fresco. Coldiretti ha intenzione di chiedere una interpretazione ai Servizi della Commissione UE, per chiarire la corretta applicazione della norma. |
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