il Punto Coldiretti

Marini: “Manovra priva di equità e misure per la crescita, da noi proposte a costo zero”

“Nessuno come noi agricoltori sa bene cosa siano i sacrifici e come il contributo al bene del Paese rappresenti un dovere per tutti. Noi non ci tiriamo indietro, ma equità e misure per la crescita devono riguardare anche il nostro settore, e queste misure nella manovra ancora non ci sono”.
 
E’ il commento del presidente della Coldiretti, Sergio Marini, alla manovra presentata al Parlamento dal premier Mario Monti. Una Finanziaria da 24 miliardi che ha l’obiettivo di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013 ma i cui contenuti non hanno mancato di scatenare un ridda di reazioni.

Per l’agricoltura il decreto legge prevede, per il calcolo dell’imposta municipale propria (ex Ici) introdotta con l’art. 13 del provvedimento, che per i terreni agricoli il valore dell’immobile è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 120.

E’ prevista inoltre una riduzione allo 0,2% della aliquota di base dell’imposta (0,76%) per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I comuni possono autonomamente prevedere una ulteriore riduzione allo 0,1%. Gli stessi comuni possono anche ridurre l’aliquota di base fino allo  0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario.

Sempre per i fabbricati rurali, si stabilisce una proroga al 31 marzo 2012 della scadenza per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti di ruralità (e delle successive, conseguenti scadenze). Il decreto dispone nella parte relativa alla previdenza la rideterminazione delle aliquote contributive di coltivatori diretti, mezzadri e coloni (art. 24 comma 18).

La manovra contiene anche norme (art. 3 ter comma 3) che modificano quelle contenute nella legge di stabilità sull’alienazione dei terreni agricoli e l’ulteriore stanziamento a favore dell’Agea, che sarà, per l’anno 2012, di 40 milioni di euro (art. 30, comma 4).

“Abbiamo consegnato per questo al presidente del Consiglio Mario Monti alcune nostre proposte – ha continuato Marini -, idee anche a costo zero, per una filiera agricola più trasparente, più competitiva, più rispettosa di tutti e dove il bene terra, se utilizzato come fattore della produzione in una impresa agricola merita un trattamento fiscale ben diverso da quello riservato a fondi agricoli speculativi o per fini hobbistici. Queste correzioni – ha concluso Marini – sono necessarie in quanto equità e crescita sostenibile sono i nuovi beni comuni ai quali il nostro Paese non può permettersi di rinunciare soprattutto in un settore strategico del made in Italy”.

Tutte le misure della Manovra di interesse per il settore agricolo (a cura del Patronato Epaca)

Imposta municipale unica

A decorrere  dal 2012 viene introdotta, in via sperimentale fino al 2014, in tutti i territori comunali una imposta municipale propria.

La base imponibile dell’imposta sarà applicata sul valore catastale degli immobili, calcolato in base a nuovi coefficienti di moltiplicazione. Per ottenere il valore, la rendita catastale di un appartamento dovrà essere moltiplicata non più per 115,5 o per 120, se si tratta di seconde case, ma per 160.

Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° anno di imposizione, rivalutato del 25% (legge 662/1996), un moltiplicatore pari a 120.

Viene inoltre prorogato al 31 marzo 2012 la scadenza dell’obbligo di accatastamento per i fabbricati rurali.

 

Alienazione terreni agricoli

Sono state apportate alcune modifiche all’art.7, della legge n.183/2011 (legge di stabilità):

1.     dove si faceva riferimento alla individuazione di “terreni a vocazione agricola” di proprietà dello Stato da dismettere, si aggiunge “e terreni agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati”

2.     si aggiunge inoltre che il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al DPR n.327/2001

3.     la possibilità di vendita da parte delle regioni, province e comuni di terreni, prima designati con le parole “aventi destinazione agricola” ora si riferisce a terreni “a vocazione agricola ed agricoli”, aggiungendo inoltre “anche su richiesta degli interessati”.

 

Aumento contributivo lavoratori autonomi agricoli

Con effetto dal 1.1.2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo sono rideterminate secondo la tabella seguente:

Tabella B – Aliquote di finanziamento

Tabella B – Aliquote di finanziamento Zona normale

Zona svantaggiata

Maggiore di 21 anni

Minore di 21 anni

Maggiore di 21anni

Minore di 21 anni

2012

20,6%

18,4%

17,7%

14,0%

2013

20,9%

19,0%

18,1%

15,0%

2014

21,2%

19,6%

18,5%

16,0%

2015

21,5%

20,2%

18,9%

17,0%

2016

21,8%

20,8%

19,3%

18,0%

2017

22%

21,4%

19,7%

19,0%

dal 2018

22,0%

22,0%

20,0%

20,0%

 

Tabella C

Aliquote di computo Anni

Aliquota di computo

2012

20,6%

2013

20,9%

2014

21,2 %

2015

21,5%

2016

21,8%

2017

22,0%

dal 2018

22,0%

 

Gli aumenti di aliquota, rispetto ai valori attuali (2011: maggiori di 21 anni zone normali: 20,30% e zone svantaggiate: 17,30% – minori di 21 anni zone normali: 17,80 e zone svantaggiate: 12,80%) vanno da un minimo di +1,70% (maggiori di 21 anni nelle zone normali) ad un massimo di +7,20% (minori di 21 anni delle zone svantaggiate).

 

 

Le misure di rilievo previdenziale

 

Introduzione dell’isee per la concessione dei benefici assistenziali

Emanazione di un decreto entro il 31 maggio 2012 con la rideterminazione dei criteri per calcolare la ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), nel senso di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia e della percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale. Si individueranno le provvidenze di natura assistenziale che dal 1/1/2013 non potranno più essere riconosciute a soggetti in possesso di un Isee superiore ad una determinata soglia.

 

Abrogazione trattamenti di privilegio settore pubblico impiego

Sono abrogati: l’equo indennizzo, la pensione privilegiata, accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. La nuova disposizione non si applica: 1) ai comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico; 2) ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge ed ai procedimenti per i quali, a tale data, non sia ancora scaduto il termine per la presentazione della domanda.

 

Soppressione enti previdenziali

L’INPDAP e l’ENPALS sono soppressi dalla entrata in vigore del decreto e le relative funzioni sono attribuite all’INPS.

Di conseguenza il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS sarà integrato di 6 rappresentanti, con decreto del Ministro del lavoro, per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi.

 

Trattamenti pensionistici.

 

Pro-rata. Viene esteso a tutti i lavoratori il sistema pro-rata, nel senso che anche i soggetti a cui si dovrebbe applicare il sistema di calcolo interamente retributivo, ai sensi della legge n.335/1995 (più di 18 anni al 31.12.1995), avranno la quota di pensione maturata dal 1.1.2012 in poi calcolata secondo il sistema contributivo. Se il calcolo contributivo è più favorevole, la liquidazione della pensione non può comunque risultare superiore a quella derivante dall’applicazione delle regole previgenti (retributivo integrale).

 

Certezza diritti per requisiti di accesso. Chi maturi entro il 31.12.2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della entrata in vigore del Decreto, consegue il diritto alla pensione secondo la precedente normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

 

Nuove pensioni. A decorrere dal 1.1.2012 per i soggetti che maturano i requisiti per la pensione da tale data, le pensioni saranno denominate soltanto Pensioni di vecchiaia ordinaria e Pensione anticipata, secondo i seguenti requisiti.

 

Pensioni di vecchiaia ordinaria

Requisiti anagrafici DAL 2012

DONNE DIPENDENTI SETTORE PRIVATO (AGO e forme sostitutive): 62 ANNI NEL 2012, 63 anni e 6 mesi dal 1.1.2014, 65anni dal 1.1.2016, 66 anni dal 1.1.2018 (attualmente: 60 anni).

DONNE AUTONOME SETTORE PRIVATO e GESTIONE SEPARATA: 63 ANNI e 6 mesi NEL 2012, 64 anni e 6 mesi nel 2014, 65 anni e 6 mesi nel 2016, 66 anni dal 2018 (attualmente: 60 anni).

UOMINI DIPENDENTI SETTORE PRIVATO E DONNE DIPENDENTI SETTORE PUBBLICO: 66 ANNI (anziché 65 anni).

UOMINI AUTONOMI (AGO E GESTIONE SEPRATA): 66 anni.

 

Anzianità contributiva minima DAL 2012

20 anni di contributi, però per i soggetti assicurati a partire dal 1.1.1996 l’importo della pensione non deve essere inferiore a 1.5 volte l’importo del trattamento minimo. Si prescinda da questo importo minimo soltanto se l’età anagrafica è di almeno 70 anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima di 5 anni.

Pensione anticipata. Non esiste più, per chi matura i requisiti dal 2012, la pensione di anzianità (quote, date dalla somma di età anagrafica e requisiti contributivi) ma soltanto la pensione maturata con un minimo di anzianità contributiva pari a:

nel 2012: 42 anni e 1 mese

nel 2013: 42 anni e 2 mesi per gli uomini, 41 anni e 2 mesi per le donne,

dal 2014: 42 anni e 3 mesi per gli uomini, 41 anni e 3 mesi per le donne.

Se si accede a tale tipologia di pensione prima dei 62 anni di età, sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate nel periodo precedente al 2012, viene applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età.

 

Assegno sociale

A decorrere dal 1.1.2018 l’età minima sarà di 66 anni.

 

Aspettativa di vita. Restano comunque vigenti le disposizioni riguardanti l’incremento dell’età anagrafica secondo il criterio dell’aspettativa di vita (3 mesi in più dal 2013, 4 mesi in più dal 2016 e comunque a cadenza triennale, sulla base delle rilevazioni ISTAT), che vengono inoltre modificate estendendole a chi va in pensione con più di 40 anni (prima esclusi) e riferendo l’incremento non solo all’età anagrafica ma anche ai requisiti contributivi.

 

Finestre di uscita. Per chi matura i requisiti per il pensionamento dal 2012 non si applica più la normativa sulle finestre d’uscita, introdotta dalla legge n.122/2011 per la generalità dei lavoratori, ed estesa al personale della scuola con la legge n.148/2011.

 

Coefficienti di trasformazione. Si prevede la estensione del coefficiente di trasformazione di cui all’art. 1, co. 6, legge n. 335/1995, a partire dal 1° gennaio 2013, anche per le età corrispondenti a valori fino a 70, adeguabile in base alle aspettative di incremento della speranza di vita;

 

Esenzioni. Non si applicano le nuove disposizioni a coloro che:

1.     Maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31.12.2011

2.     Ai seguenti soggetti, ancorché MATURINO i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31.12.2011:

A) Lavoratrici che optano per il sistema contributivo (regime sperimentale fino al 2015)

B) Lavoratori in mobilità e lavoratori con assegno di sostegno al reddito (accordi stipulati entro il 31.10.2011) e lavoratori autorizzati ai versamenti volontari entro il 31.10.2011, nei limiti di 50.000 beneficiari; lavoratori che al 31.10.2011 hanno in corso l’esonero dal servizio di cui all’art.72, comma 1, legge n.133/2008. Si provvede al monitoraggio dei potenziali beneficiari sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero.

 

Lavori usuranti. Vengono modificate le misure a favore dei lavoratori soggetti ad attività usuranti, che restano limitate al 2011 nella misura prevista dal D.Lgs.n.67/2011, mentre dal 2012 sono previste in modo ridotto.

 

Totalizzazioni. Non è più necessario aver maturato almeno 3 anni di contributi in ciascuna gestione previdenziale coinvolta nella totalizzazione.

 

Contributo solidarietà fondi speciali. E’ imposto un contributo di solidarietà, variabile tra lo 0,3% e l’1% sui pensionati dei fondi speciali INPS (Trasporti, elettrici, telefonici, Inpdai, Volo) e sui lavoratori (0,5%), a decorrere  dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017. Sono esentate le pensioni fino a 5 volte il trattamento minimo e quelle di inabilità e invalidità.

 

Aumento contributivo lavoratori autonomi. Con effetto dal 1.1.2012:

ARTIGIANI E COMMERCIANTI: aliquote contributive pensionistiche incrementate di 0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22%.

GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI – aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo sono rideterminate secondo la tabella sopra richiamata.

 

Rivalutazione. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per il biennio 2012 e 2013, è riconosciuta esclusivamente a quelli di importo complessivo fino ad una volta il trattamento minimo, nella misura del 100% e a quelli di importo fino a 2 volte il TM nella misura del 50%.

 

 

Casse professionali. Hanno l’obbligo, entro il 31 marzo 2012, di adottare misure per assicurare l’equilibrio del saldo previdenziale; in caso contrario scatterà per tutti il contributivo pro rata e un contributo di solidarietà dell’1% per il biennio 2012-2013.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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