Manovra finanziaria, ecco le misure per il settore agricolo
Con la nuova Legge Finanziaria, gli agricoltori potranno beneficiare di due importanti istituti del diritto fallimentare – ristrutturazione del debito e transazione fiscale – finora accessibili solo agli imprenditori del settore del commercio. L’obiettivo è quello di permettere alle imprese di accedere al circuito del credito e ai fondi comunitari. In concreto, la ristrutturazione del debito vuole incentivare le composizioni negoziali per il risanamento delle imprese, dando maggiore certezza agli accordi tra debitori e creditori. L’imprenditore potrà richiedere al Tribunale l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. È prevista la relazione di un professionista (ad esempio, un commercialista) sull’attuabilità dell’accordo che faccia riferimento all’idoneità dell’imprenditore ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Dal momento di pubblicazione del decreto e per i 60 giorni successivi i creditori non potranno iniziare o proseguire azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del debitore; il blocco delle azioni cautelari può essere richiesto dall’imprenditore anche in fase di trattativa. La transazione fiscale, invece, permette al debitore di proporre il pagamento dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali (tranne quelli che costituiscono risorse proprie dell’Unione Europea) e dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza; sono escluse l’Iva e le ritenute operate e non versate, che vanno comunque assolte per intero. La transazione può riguardare sia il tributo che gli accessori (sanzioni e interessi). Tra le altre novità della manovra finanziaria, importante anche la misura straordinaria di arresto per un massimo di 45 giorni consecutivi delle attività di pesca a strascico e/o a volante per il ripopolamento delle risorse ittiche. Per le imprese che rimarranno ferme è prevista la concessione di un’indennità compensativa. Le somme concesse alle imprese di pesca non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, al valore della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività produttive e non sono rilevanti per la deducibilità degli interessi passivi e delle spese che si riferiscono ad attività o beni produttivi di proventi. Le modalità attuative della norma saranno stabilite con decreto del Mipaaf. |
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