Approvati i criteri di priorità per l’accesso alla riserva nazionale Pac 2010
L’ultima conferenza Stato Regioni ha dato il via libera ai criteri di priorità per l’accesso alla riserva nazionale della Pac a decorrere dalla domanda 2010. I nuovi criteri prevedono una priorità per i giovani agricoltori con meno di 40 anni, per le imprese ubicate in montagna, per i soggetti con contribuzione Inps e per le donne. Premesso che, l’accesso alla riserva nazionale e’ consentito, a decorrere dal 2010, nei seguenti casi: Gli agricoltori che rientrano in uno dei casi indicati devono fare apposita richiesta nella domanda unica, da presentare entro il 15 maggio 2010. I centri di assistenza agricola Coldiretti sono a disposizione per la compilazione delle domande. L’introduzione dei criteri di priorità per l’accesso riserva nazionale, in caso di carenza di fondi, è stata dettata dal fatto che non sono più previste fonti dirette di finanziamento della stessa. Il decreto, ora alla firma del Ministro, prevede che i titoli all’aiuto provenienti dalla riserva nazionale di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2005, fatti salvi i casi di consolidamento del valore dei titoli ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1120/2009, sono attribuiti nel seguente ordine di priorità: Per ciascuna delle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, i titoli all’aiuto sono attribuiti in ordine di punteggio decrescente, sulla base dei criteri riportati nell’allegato A del decreto.
1 – Anagrafica: 55 punti vengono attribuiti all’agricoltore che abbia un’età inferiore o uguale ai 40 anni al momento di presentazione della domanda; 25 punti vengono attribuiti all’agricoltore che abbia un’età superiore a 40 anni ed inferiore o uguale a 65 anni al momento di presentazione della domanda. 2 – Territoriale: i punti vengono assegnati all’agricoltore in base alla zona omogenea di cui all’allegato A del decreto ministeriale 24 marzo 2005, nella quale ricadono le superfici ammissibili. Nel caso in cui le superfici ammissibili ricadano in diverse zone, il punteggio è determinato applicando la media ponderata. 3 – Professionale/Istruzione: i punti per la contribuzione previdenziale e per ogni titolo di studio posseduto dall’agricoltore non sono cumulabili tra loro; in particolare vengono attribuiti: b. 15 punti per l’agricoltore che abbia conseguito la laurea specialistica in BIOTECNOLOGIE AGRARIE (classe 7/S), MEDICINA VETERINARIA (classe 47/S), SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE RURALI E FORESTALI (classe 74/S), SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (classe 77/S), SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI (classe 78/S), SCIENZE E TECNOLOGIE AGROZOOTECNICHE (classe 79/S); c. 15 punti per l’agricoltore che abbia conseguito il diploma di laurea in Scienze agrarie o in Medicina Veterinaria conseguito presso una università della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato, e rilasciato secondo l’ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative; d. 10 punti per l’agricoltore che abbia conseguito la laurea in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali, o in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali; e. 5 punti per l’agricoltore che abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario o di agrotecnico. 4 – Imprenditoria femminile: a parità di punteggio ottenuto applicando i criteri anagrafico, territoriale, professionale/istruzione, è data precedenza all’imprenditoria femminile mediante l’attribuzione dei 5 punti aggiuntivi. In caso di identità di punteggio tra più agricoltori l’ordine tra gli stessi verrà determinato dando la precedenza all’agricoltore che abbia la maggiore superficie ammissibile; in caso di ulteriore parità, sull’importo dei titoli da assegnare agli agricoltori interessati dalla situazione di parità verrà operata una riduzione lineare. I titoli da riserva non sono più soggetti ai precedenti obblighi fissati rispettivamente negli articoli 54 e 42 del Reg. (CE) n. 1782/2003 (obbligo di utilizzo annuale, divieto di trasferimento per 5 anni) e , pertanto, tali titoli possono essere utilizzati e trasferiti sulla base delle regole previste per i titoli ordinari. L’Agea provvederà con propri provvedimenti all’applicazione del decreto Ministeriale. |
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