Una nuova legge per il mercato del riso
In Italia il commercio del riso è attualmente regolato dalla legge n.325 del 18 marzo 1958, che stabilisce la classificazione del riso in 4 gruppi ma che, nella sostanza, non dispone di un’adeguata terminologia specifica che assicuri una giusta valorizzazione al prodotto. Il nostro Paese rappresenta il motore trainante per l’intera economia risicola europea, con circa 5.000 imprese agricole specializzate e circa 238.000 ettari coltivati nel 2009. Con un tale patrimonio a disposizione, occorreva concepire un impianto normativo, allineato alle disposizioni comunitarie in termini di classificazione, capace di orientare il consumatore nella scelta qualitativa del prodotto al di fuori dei marchi commerciali. In questo contesto nasce l’attuale proposta legislativa – tesa a tutelare e valorizzare le varietà storiche attraverso intese con la filiera – sulla quale Coldiretti ha concordato per avere uno strumento con il quale poter ulteriormente e definitivamente conferire la giusta classificazione e, contestualmente, valorizzare le varietà storiche commercializzate in purezza. L’occasione del provvedimento legislativo consente di costruire, per il futuro, un percorso di valorizzazione delle varietà in purezza attraverso un’adeguata denominazione di vendita che nel tempo potrà sviluppare ulteriori investimenti produttivi in funzione delle nuove dinamiche di mercato. In questo senso, per semplificare sia l’iter parlamentare dell’approvazione del Disegno di Legge che l’orientamento del consumatore, Coldiretti, in sede di audizione alla Commissione Agricoltura del Senato, ha proposto – per le sole varietà in purezza – di apporre sulle confezioni il termine “Superiore” accanto alla varietà commercializzata. In questo modo, tutte le varietà in purezza potranno trovare adeguato riconoscimento in termini di mercato e di continuità produttiva, senza peraltro stravolgere gli attuali equilibri. Coldiretti ha proposto di mantenere inalterata la griglia di classificazione già definita nel disegno di legge (all’allegato 4). Si avrà quindi – per fare qualche esempio – la dicitura riso Arborio “superiore”, sulle confezioni contenenti solo varietà Arborio; riso Roma “superiore”, sulle confezione della varietà Roma; riso Baldo “superiore”, sulle confezioni della sola varietà Baldo; riso Carnaroli “superiore”, sulle confezioni della sola varietà Carnaroli e così via. Per garantire la corretta applicazione della nuova normativa è indispensabile istituire un sistema di controlli attraverso l’Ente Risi, che consenta di monitorare l’intero sistema in ogni sua fase. Questo provvedimento dovrà costituire comunque solo il primo passaggio per garantire continuità e preservare l’inestimabile patrimonio varietale risicolo italiano attraverso progetti di valorizzazione del “made in Italy”, qualificando il riso con l’indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine. Solo attraverso questo percorso, il consumatore potrà consolidare nel tempo un volano finanziario determinante per l’economia dell’intera filiera. |
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