Controlli sul vino, occorre una semplificazione
Per rispettare le nuove diposizioni comunitarie, a partire dal 1° agosto 2009 ogni Denominazione d’origine – sia Docg che Doc – si è dovuta dotare di un soggetto terzo incaricato di effettuare i controlli. Le autorizzazioni sono in fase di pubblicazione, ma i soggetti stanno già operando. A livello nazionale il panorama è variegato: si va dalle Camere di Commercio agli organismi pubblici regionali, alle società di certificazione già operanti in altri settori, a quelli nati ad hoc (quasi sempre più o meno collegati ai consorzi di tutela). Sicuramente la presenza di più soggetti, spesso operanti sullo stesso territorio o in territori limitrofi, consentirà in tempi brevi di valutare l’efficacia e l’efficienza delle attività svolte, consentendo eventualmente ai produttori di ritornare sulle proprie scelte. Quello dei controlli rimane comunque un tema centrale e alcuni aspetti dovranno necessariamente essere riesaminati nell’interesse del settore. In questa ottica, riteniamo opportuno fornire alcuni spunti di riflessione. Va premesso che non è assolutamente in discussione l’esigenza di avere controlli seri, efficaci ed efficienti a tutela e garanzia delle denominazioni, dei produttori onesti e dei consumatori. Ma l’implementazione della verifica annuale secondo quanto richiesto dall’Ue non può assolutamente prescindere da una valutazione più estesa sul complesso degli adempimenti burocratici a cui sono sottoposti i produttori. L’esigenza di una effettiva semplificazione è una priorità irrinunciabile. La maggior parte delle attività necessarie ad assolvere alle disposizioni comunitarie sono attualmente già garantite in Italia dagli innumerevoli adempimenti cui sono sottoposti i produttori, dall’iscrizione del vigneto alla certificazione dei vini partita per partita, con vari soggetti abilitati a verificare il rispetto delle norme (come Agea, Regioni, Provincie, Asl, Icq, Nas, Camere di Commercio). Sia il Ministero che la maggior parte delle associazioni della Filiera vitivinicola nazionale danno per acquisita la scelta di utilizzare controlli di tipo “sistematico”. Ma questa è sicuramente una decisione strategica che dovrà essere presa in sede politica. In ogni caso, il piano dei controlli attualmente previsto in applicazione del dm 29 marzo 2007 dovrà necessariamente essere rivisto e disegnato nel contesto più ampio della imminente modifica della Legge 164/92. Sempre in seno alla modifica della Legge 164 dovrà essere affrontato il problema dei Consorzi di tutela. Non si ritiene accettabile una commistione tra il controllo e l’attività “propria” dei Consorzi: questi non sono sufficientemente terzi e non potranno quindi in nessun caso averne la titolarità. I Consorzi devono fare tutela, valorizzazione e promozione delle Denominazioni d’origine e non controlli; dovranno avere autonome fonti di finanziamento (reperire risorse mediante “affitto di ramo d’azienda” o operazioni similari è anche peggio che mantenersi grazie alle attività di controllo). Allo stesso modo chi farà i controlli dovrà essere ampiamente “terzo” rispetto ai produttori e limitarsi ad assolvere ai propri compiti in modo efficace ed efficiente (ricordiamo, infatti, che i costi dell’attività di controllo rimangono a carico dei produttori). Un aspetto che non deve essere sottovalutato è quello della titolarità dei dati e delle informazioni relative alle Denominazioni controllate. Titolare dei dati non potrà in nessun caso essere il controllore, specie se si tratta di soggetto privato e non pubblico. Allo stesso modo i produttori dovranno essere i soli titolari dei dati e delle informazioni che scaturiscono dalle attività di certificazione e controllo (il tutto gestito all’interno del fascicolo aziendale). La separazione tra titolarità dei dati e soggetto controllore potrebbe essere uno degli elementi fondamentali per facilitare la scelta e il ricambio del soggetto responsabile del controllo; non è da escludere che in questo modo possa essere perseguita la strada di lasciare libera scelta ad ogni singolo produttore e superare il principio secondo cui ogni Denominazione debba avere un unico soggetto controllore. Infine, la presenza su uno stesso territorio di più denominazioni ha consentito che uno stesso vigneto possa essere iscritto a più Do/Igt, salvo poi effettuare la cosiddetta “scelta vendemmiale” e decidere cosa realmente produrre. Questo aspetto è da tenere nella dovuta considerazione nel momento in cui si sceglie il soggetto responsabile del piano dei controlli, in modo da evitare una duplicazione delle attività. Una gestione separata di dati e informazioni rispetto al controllo ispettivo potrà ridurre queste problematiche. |
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