Le nuove norme per la distillazione di fecce e vinacce
Le possibilità di utilizzo alternativo alla distillazione per le fecce e vinacce diventano sempre più concrete. Nei prossimi giorni sarà finalmente pubblicato il decreto nazionale in tema di prestazioni viniche e distillazione dei sottoprodotti di vinificazione che riporta le nuove disposizioni, in vigore fin dalla vendemmia 2008/2009. La norma ha avuto un iter molto travagliato, sia nelle fasi di discussione presso il Mipaaf sia poi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il motivo è molto semplice: nonostante la nuova Ocm vino modifichi profondamente la misura di distillazione dei sottoprodotti – inserendole nel Programma nazionale di Sostegno, eliminando il prezzo minimo di acquisto e finanziando la misura a condizione che le distillerie non producano alcol alimentare – i distillatori hanno continuato a sostenere la distillazione come unica forma di utilizzo delle fecce e vinacce, spesso appoggiati anche dai rappresentati della cooperazione. A supporto di questo orientamento la tesi che fecce e vinacce siano rifiuti speciali e materia prima per le sofisticazioni, e che le distillerie siano le sole in grado di controllare e gestire questi rifiuti. Sul fronte opposto, i sostenitori del non obbligo di distillazione, e in particolare Coldiretti con l’appoggio non sempre deciso delle altre associazioni agricole e di alcune Regioni. La distillazione non può più essere l’unica possibilità poiché, nel rispetto delle norme comunitarie, fecce e vinacce possono avere utilizzazioni alternative. La produzione di ammendanti agricoli, biogas o biomassa combustibile è diventata più interessante ed economicamente vantaggiosa per le cantine, anche grazie ai nuovi incentivi del conto energia. Sulla base di questi orientamenti, il Ministero ha di fatto previsto un obbligo di distillazione per i sottoprodotti; ma la distillazione non sarà più l’unica strada: i produttori potranno adempiere alle prestazioni viniche anche mediante il “ritiro sotto controllo” . Il decreto prevede in quali casi e a quali condizioni le cantine saranno esonerate dalla consegna in distilleria. Per quanto riguarda il contenuto minimo di alcol dei sottoprodotti, viene stabilito che le vinacce debbano contenere 2,8 litri di alcol per 100 Kg mentre le fecce 4 litri di alcol per 100 Kg. L’importo delle prestazioni viniche è fissato in: 10% per vino ottenuto a partire da uva, 7% per vini bianchi Doc/Igt e 5% per vini ottenuti a partire da mosti, mosti parzialmente fermentato e vino nuovo ancora in fermentazione. La regola generale resta l’obbligo di distillazione per fecce e vinacce, ma in alcuni casi i produttori potranno optare per il ritiro sotto controllo (non obbligo di distillazione). Per alcune di queste fattispecie sono definite anche le modalità in base alle quali i vinificatori verranno autorizzati. In ogni caso, i produttori che si avvalgono di questa possibilità sono tenuti a comunicare all’ufficio competente dell’Ispettorato controllo qualità l’ottenimento e detenzione di fecce e vinacce entro il quarto giorno antecedente l’inizio delle operazioni. È prevista la possibilità di ritiro sotto controllo per: Saranno invece completamente esonerati sia dalla distillazione che dal rispetto delle prestazioni viniche i produttori di vino fino a 25 hl e i produttori di spumanti e frizzanti elaborati a partire da mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati, acquistati stabilizzati. Il decreto prevede un obbligo a carico anche dei distillatori di ritirare fecce e vinacce presso i produttori; qualora il costo del trasporto sia sostenuto dai distillatori, il questi saranno tenuti a riconoscere al produttore l’importo di 16 euro a tonnellata come compensazione dei costi sostenuti. I distillatori riceveranno un aiuto per le operazioni di raccolta e distillazione pari 1,1 euro per grado per ettolitro per le vinacce e 0,5 euro per grado per ettolitro per le fecce, a condizione che l’alcol ottenuto non ecceda il 10% di quello totale contenuto nel vino e che il distillato non sia destinato al consumo umano. Quindi le distillerie che producono acquaviti, grappa e simili non riceveranno alcun sostegno. |
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