il Punto Coldiretti

Raggiunto l’accordo sull’Health check, Coldiretti soddisfatta

Conclusione positiva per il negoziato sull’Health check della Pac. "Dopo le ultime batoste subite dall’Italia nella riforme di vino ed ortofrutta dello scorso anno finalmente il nostro Paese ritorna da protagonista – ha affermato il presidente della Coldiretti Sergio Marini – in una trattativa comunitaria con risultati molto soddisfacenti". 

E’ stata rafforzata la scelta del disaccoppiamento, aumentate le risorse per lo sviluppo rurale e la competitività delle imprese ed introdotte misure anti crisi secondo le richieste avanzate dalla Coldiretti.

L’aumento della quota di produzione latte assegnata all’Italia, che consente di riequilibrare il pesante deficit produttivo, va ora gestita con intelligenza a livello nazionale con un forte impegno per le regole a tutela degli imprenditori che hanno operato nella legalità.

Ecco le principali novità nell’analisi di Coldiretti.

Titoli di pagamento
Gli Stati membri possono decidere,  in un modo obiettivo e non discriminatorio, di  non assegnare i pagamenti diretti alle aziende o alle società, ai sensi del secondo paragrafo dell’articolo 48 del Trattato, se l’oggetto principale dell’azienda non consiste nell’esercizio dell’attività agricola. Questa norma rappresenta  l’affermazione di un principio importante affinché le risorse della PAC possano essere erogate a chi esercita effettivamente l’attività di imprenditore agricolo.

Set-aside
E prevista l’abolizione diritti di ritiro alla produzione e la conversione in ordinari.

Risorse non utilizzate
In Italia ogni anno circa 160 milioni di Euro non vengono utilizzati e ritornano nella casse di Bruxelles. L’accordo da’ la possibilità all’Italia, con decisione che dovrà adottare entro il 1° agosto 2009, relativamente al bilancio 2010, di usare tali fondi non utilizzati all’interno di un margine di sicurezza dello 0,5% e una soglia massima del 4% delle risorse provenienti dal massimale nazionale.
In alternativa all’utilizzo di tali risorse per finanziare le misure di cui all’art.68, le risorse potranno essere utilizzate anche per finanziare  le misure dello sviluppo rurale.
Inoltre gli Stati membri potranno finanziare le misure dell’art. 68, già dal 2009, sulla base delle risorse provenienti dalla riserva nazionale.

Superfici ammissibili
Qualsiasi superficie agricola, compresi i pioppeti e le superfici imboschite, i vigneti, nonché qualsiasi superficie che abbia dato diritto al pagamento unico nel 2008 sarà ammissibile all’abbinamento dei titoli all’aiuto della PAC.

Sviluppo rurale
Gli Stati membri che ricevono, a partire dal 2010, i fondi supplementari derivati dall’applicazione della modulazione obbligatoria, rivedranno i loro piani strategici nazionali sulla base delle linee guida impartite dalla Commissione e, i piani rivisti, dovranno essere trasmessi alla Commissione entro il 30 giugno 2009.
Dal 2010 gli Stati membri introdurranno nei programmi di sviluppo rurale operazioni rispondenti alle seguenti priorità: cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche e biodiversità e i seguenti nuovi settori prioritari:misure accompagnamento latte e misure di innovazione legata a cambiamenti climatici, bioenergie, gestione dell’acqua e biodiversità.
Il limite massimo della misura 112 dei PSR “insediamento giovani agricoltori” passa da 55.000 a 70.000 euro. 

Abbandono del modello storico
È prevista la possibilità per gli Stati membri di regolare il loro modello di RPU dal 2010 orientandosi verso importi dell’aiuto più omogenei, abbandonando il sistema di calcolo basato sullo storico. I modelli proposti sono due: il primo basato su una omogeneizzazione dei titoli esistenti e il secondo basato sulla regionalizzazione e l’attribuzione a tutti gli agricoltori di titoli in base alla superficie dichiarate e ammissibile. In questo secondo caso anche gli agricoltori attualmente senza titoli potrebbero riceverne.
La possibilità per gli stati membri di passare al modello regionale, resterà comunque volontario e tale decisione dovrebbe essere adottata entro il primo agosto 2009 nel caso di applicazione dal 2010 o comunque entro il primo agosto 2010 negli altri casi.

Disaccoppiamento totale aiuti accoppiati e loro integrazione in RPU
A partire dal 2010 viene integrato nell’RPU il premio qualità grano duro e dal 2012 viene disaccoppiato il  100% dell’aiuto specifico per il riso, il premio per le colture proteiche, l’aiuto alle sementi, l’aiuto a superficie per la frutta in guscio (permane la possibilità di erogare l’aiuto nazionale). E’ prevista la possibilità di anticipare il disaccoppiamento previa comunicazione entro il 01/08/09. A partire dal 2012, senza possibilità di anticipo, viene disaccoppiato l’aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati.
L’accordo prevede la possibilità per gli Stati membri di rivedere la decisione presa nel 2007 per l’ortofrutta, allo scopo di perseguire un ulteriore disaccoppiamento;
L’aiuto per le colture energetiche viene completamente abolito a partire dal 2010, senza integrazione nell’RPU.
 
Sostegno specifico (art.68-69-70)
Lo strumento del vecchio articolo 69 verrà potenziato sia in termini di risorse finanziarie che in flessibilità.
Gli Stati membri avranno la possibilità di utilizzare fino al 10% dei massimali nazionali per il sostegno a:
a) determinati tipi di agricoltura importanti per la protezione o il miglioramento dell’ambiente (i); il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli (ii) ; oppure il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli (iii) attraverso un pagamento annuale addizionale per gli agricoltori che si impegnano in questi ambiti; iiii) benessere animale
b) affrontare svantaggi specifici nei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso in zone vulnerabili dal punto di vista economico o sensibili sotto il profilo ambientale o, nei medesimi settori, per tipi di aziende vulnerabili dal punto di vista economico;
c) evitare l’abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori di zone oggetto di programmi di ristrutturazione/sviluppo attraverso un aumento del valore dei titoli e/o del loro numero in tali zone/aree;
d) contributi ai premi di assicurazione raccolto, animali e piante , sino ad un massimo del 65% del premio assicurativo, cofinanziati dalla comunità in misura del 75% del contributo finanziario pubblico.
e) contributi per i fondi di mutualizzazione per malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali.
E’ prevista, ma con alcune deroghe, la limitazione del sostegno al 3,5% dei massimali di bilancio nazionali del finanziamento di misure che, in un certo modo, non soddisfano le condizioni della "scatola verde" dell’OMC.

Meccanismi di intervento sul mercato
E’ previsto un sistema di intervento per il frumento tenero panificabile, fino ad un quantitativo massimo di 3 milioni di t., ed un sistema d’intervento per i cereali foraggieri (mais, orzo e sorgo), con  quantitativo all’intervento fissato a zero;
Il sistema di intervento per il frumento duro e riso è mantenuto con quantitativo all’intervento fissato a zero.
Per il settore Lattiero-caseario è prevista la  concessione di un aiuto all’ammasso privato per il burro e di aggiudicazioni per il latte scremato in polvere usato nell’alimentazione animale e trasformato di caseina, con importi prefissati, fino ad una quantità max di 30.000 t. di burro e di 109.000 t. latte scremato in polvere. Soppressione dell’aiuto allo stoccaggio privato per il formaggio e degli aiuti allo smaltimento del burro per la fabbricazione di pasticcerie e dei gelati e per il consumo diretto. Anche l’intervento per la carne suina è soppresso.

Requisiti minimi per il percepimento dei pagamenti diretti
La regola di base prevede l’esclusione dai beneficiari con pagamenti inferiori a 100 euro o corrisposti per superfici inferiori a un ettaro. Per tenere conto della struttura delle loro economie agricole, gli Stati membri possono adattare le soglie con limiti diversi dai precedenti  (per l’Italia il limite può essere elevato a 400 euro o a 0,5 ettari). I diritti all’aiuto, il cui pagamento non venga corrisposto per due anni consecutivi, confluiranno nella riserva nazionale.

Quote latte
Per l’Italia l’aumento totale del 5% sarà applicato in un’unica soluzione a partire dal 2009, mentre per gli altri Stati membri sarà scaglionato.
Sono previsti aggiustamenti tenore materia grassa con una riduzione del coefficiente da 0,18 a 0,09 per il latte con grasso superiore al riferimento.
Solo per le campagne 2009/2010 e 2010/2011 sarà stabilito un superprelievo del 150% in caso di splafonamento della quota oltre il 6% mentre per gli anni successivi il prelievo rimarrà quello attualmente applicato.
E’ stata introdotta una clausola di revisione nel 2010 e nel 2012, per verificare gli sviluppi del mercato, e apportare misure appropriate.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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