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Ecco la Condizionalità 2009 per le aziende vitivinicole

Dopo l’approvazione da parte della Conferenza Stato Regioni della settimana scorsa, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il decreto che definisce a livello nazionale gli impegni della condizionalità 2009 per le aziende agricole.

Le regioni avranno tempo fino al 31 dicembre 2008 per specificare le proprie norme di recepimento, in caso contrario si applicheranno gli impegni definiti nel decreto nazionale

La riforma del settore vitivinicolo, approvata nei mesi scorsi,  prevede l’ammissibilità delle superfici vitate dal primo gennaio 2009 all’abbinamento dei diritti all’aiuto della Pac. Anche per le aziende vitivinicole, quindi, dovranno essere rispettati degli impegni della condizionalità.

La novità del 2009 riguarda infatti l’inclusione per la prima volta delle superfici vitate all’interno della condizionalità.

L’estensione della condizionalità alle aziende vitivinicole riguarda:

1. i beneficiari di pagamenti diretti i cui titoli sono abbinati a superfici vitate;
2. i beneficiari dei programmi di sostegno della vendemmia verde;
3. i beneficiari dei pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 479/2008;
4. i beneficiari dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi dell’articolo 103 del regolamento (CE) n. 479/2008.

Nel caso le aziende vitivinicole siano beneficiarie di uno dei punti sopra riportati saranno obbligate a rispettare tutte le norme della condizionalità, oltre a quelle specifiche del settore vitivinicolo.

Le novità che saranno introdotte dal 2009 specifiche per le aziende vitivinicole riguardano le Buone condizioni agronomiche e ambientali e sono state inserite nelle norme 4.3 “Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative” e 4.4 “Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio”.

La norma 4.3 prevede per i vigneti il mantenimento in buone condizioni vegetative mediante l’attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell’impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

Le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti:

– la tipologia delle operazioni colturali e il relativo numero di interventi da effettuarsi, in ogni caso, entro il 30 maggio di ciascun anno, per la potatura invernale del vigneto, e almeno una volta ogni tre anni per l’eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante.
– l’eventuale intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi ammessi;
– l’eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e per forme di allevamento degli impianti viticoli;
– la frequenza della potatura.

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede l’esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l’eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite. Sono previste particolari deroghe.

La norma 4.4 è estesa anche alle aziende vitivinicole, in particolare si applica  a qualsiasi superficie agricola di una azienda beneficiaria di pagamenti diretti, dei pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, dei pagamenti a sostegno della vendemmia verde ovvero dei pagamenti del premio di estirpazione, nonché qualsiasi superficie aziendale beneficiaria di specifiche indennità dello Sviluppo rurale. Per assicurare un livello minimo di mantenimento dei  terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull’intero territorio nazionale, gli agricoltori devono rispettare  i seguenti impegni:

a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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