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Nuova Ocm vino: ecco le regole per il futuro

Dopo aver illustrato negli scorsi numeri la parte della nuova Ocm vino riguardante le risorse e le misure che l’Ue ha previsto, passiamo a trattare gli altri aspetti della riforma, ovvero le regole che il settore vitivinicolo comunitario dovrà rispettare. Alcuni degli aspetti trattati in precedenza (etichettatura, protezione dei vini Do/Ig, pratiche enologiche) saranno meglio definiti con l’emanazione dei relativi regolamenti applicativi già in discussione e attesi entro fine anno.

Etichettatura

Ove non previsto diversamente, si applicherà la direttiva orizzontale sull’etichettatura. La provenienza dell’uva o dei prodotti a monte del vino e del vino deve essere obbligatoriamente riportata in etichetta. Non cambia molto per quanto riguarda indicazioni obbligatorie e facoltative, se non per l’introduzione della nuova possibilità di etichettare con vitigno ad annata i vini da tavola salvo delle deroghe per quelle varietà che accompagnano il nome geografico delle Denominazioni di origine (es. Barbera d’Asti, Sangiovese di Romagna, Aglianico del Taburno ecc.). Resta da chiarire il meccanismo di certificazione e controllo che gli Stati dovranno prevedere, come pure la possibilità di utilizzo di vitigno ed annata per i vini prodotti in uno stato membro da prodotti a monte del vino di altri stati membri. Non è prevista l’etichettatura obbligatoria del saccarosio.

Vini di qualità

Classificazione conforme con il sistema dei prodotti Dop/Igp, con obbligo di vinificazione nelle zone di produzione e possibilità di prevedere l’imbottigliamento in zona nei disciplinari di produzione. Le denominazioni esistenti non subiranno modifiche, dovranno semplicemente essere notificate alla Ue entro il 2010 per poter essere trascritte sotto gli elenchi dei prodotti Dop/Igp

Regole di commercializzazione

Nel Reg. 479/08 viene proposto un nuovo testo dell’art. 57 che dà la possibilità di applicare meccanismi di regolamentazione del mercato sulla base delle decisioni prese dagli organismi interprofessionali per tutte le produzioni e non solo per i vini ad Indicazione geografica.

Organizzazioni dei Produttori

Gli stati membri possono consentire che le O.P. possano accedere alle misure previste ed attivate nei programmi nazionali.

Pratiche enologiche/zuccheraggio

E’ consentito l’utilizzo del saccarosio nelle zone dove tale pratica è già autorizzata (in sostanza si tratta del Nord Europa, e l’Europa Continentale). Le percentuali di arricchimento sono ridotte gradualmente dal 2009/2010 secondo la tabella allegata riportata, con possibilità incremento aggiuntivo nelle annate sfavorevoli di 0,5%.

Zone viticole

Attualmente

Dal 2009/2010

Zona A

3,5%

3,0%

Zona B

2,5%

2,0%

Zona C

2,0%

1,5%

Rimane in piedi il sistema delle pratiche enologiche attualmente utilizzate. Non sarà possibile produrre ed esportare vini con pratiche non ammesse nell’Unione Europea. La competenza in tema di pratiche enologiche resta alla Commissione, che deciderà sull’autorizzazione di nuove pratiche mediante la procedura del Comitato di Regolamentazione. Le pratiche prima di essere autorizzate dovranno essere riconosciute dall’Oiv (Organizzazione internazionale della vigna e del vino).

Diritti di impianto

La scadenza dell’applicazione del sistema dei diritti di impianto è prevista per la fine del 2015, con possibilità di continuare ad applicare il sistema dei diritti a livello di stati membri fino al 2018.

Impianti irregolari

Gli stati membri hanno facoltà di regolarizzare i vigneti secondo le previsione del 1493/99 (attuale Ocm) entro il 31 luglio 2008 (sarebbe scaduto il 31 dicembre 2007). Sono fatti salvi i diritti acquisiti dei viticultori che hanno già regolarizzato, eventuali difformità nell’applicazione del precedente regolamento lasciano impregiudicate le responsabilità a carico dello stato membro (in sostanza l’Italia potrebbe ricevere un taglio di risorse finanziarie).

Eleggibilità delle superfici al premio unico

Dal 1 gennaio 2009 le superfici vitate diventano eleggibili al premio unico aziendale. In sostanza, non saranno assegnati nuovi titoli di pagamento, tranne che alle superfici che aderiranno alla misura di espianto, ma la superfici vitate potranno essere utilizzate per richiedere in pagamento titoli che siano nella disponibilità dei produttori evidentemente provenienti da altri settori (come seminativi e olio).

Commercio con i paesi terzi

Viene mantenuto il divieto di vinificazione e miscela di mosti e vini extra Ue per la produzione di vini comunitari.

Entrata in vigore

La riforma entra in vigore il primo agosto 2008, ma alcuni capitoli del Regolamento (etichettatura, pratiche enologiche e sistema Dop/Igp) entreranno in vigore dal primo agosto 2009.

Rapporto al Consiglio

La Commissione dovrà presentare un rapporto al Consiglio entro la fine del 2012 che faccia il punto sulla situazione dell’applicazione della riforma. Il rapporto non è finalizzato a ridiscutere l’impianto generale della riforma, in particolare il legame tra zuccheraggio ed aiuto ai mosti non è affatto garantito. 

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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