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Origine obbligatoria dell’olio di oliva, ecco cosa mettere in etichetta

L’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari ha fatto chiarezza sulle etichette da apporre sui contenitori dei diversi tipi di olio. Con la circolare emanata il 1° aprile 2008 si danno ulteriori chiarimenti ai fini della applicazione del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2007 (entrato in vigore il 16 gennaio 2008). Si fa quindi luce su un provvedimento di estrema importanza, rendendo più semplici ma soprattutto più chiare le etichette per i consumatori, che vengono informati in modo corretto e possono quindi poter fare scelte più consapevoli. Queste precisazioni sono state necessarie per consentire da un lato un efficace controllo ed evitare interpretazioni soggettive da parte dei controllori, dall’altro per avere elementi chiari in modo da evitare che le imprese di condizionamento incorrano in sanzioni.

Ecco qualche esempio di possibili diciture da indicare in etichetta:

– Olio estratto in Italia da olive coltivate in Italia –

Quando l’olio proviene da olive coltivate in un unico Stato (es. Italia) e nel quale è anche situato il frantoio di estrazione (es. Italia).

– Olio estratto in Italia da olive coltivate in Spagna, Grecia e Italia –

Quando l’olio proviene da olive coltivate in più Stati (es. Spagna, Grecia e Italia) ed estratto in un unico Stato (es. Italia).

– Olio ottenuto da tagli di oli estratti in Italia e Spagna da olive coltivate in Italia Spagna e Grecia –

Quando si tratta di tagli di oli estratti in Stati diversi (es. Italia e Spagna), da olive coltivate in Stati diversi (es. Italia, Spagna, Grecia).

Le imprese devono dotarsi di un registro di carico e scarico (allegato alla Circolare) dove vanno registrati tutti i movimenti degli oli vergini ed extra vergini. Per quelle di nuovo riconoscimento, la scadenza per dotarsi del registro è il 31 maggio 2008, secondo il Decreto Dirigenziale del Mipaaf. Entro quella data i controlli vengono comunque effettuati su documentazione contabile e fiscale in possesso delle imprese di condizionamento. Debbono essere inoltre effettuate periodiche comunicazioni semestrali, secondo uno schema allegato alla circolare.

In caso di inadempienza, si prevedono sanzioni che vanno da un minimo di 1.600 a un massimo di 9.500 euro.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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