il Punto Coldiretti

Contratti di filiera e di distretto: definite le nuove norme

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato il decreto “Condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca”. La norma dà attuazione alle disposizioni previste dalla legge finanziaria del 2005, con la quale si istituiva un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

Il contratto di filiera è quello promosso dal Mipaaf con i soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica, finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale di rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare e agroenergetica in un ambito territoriale multiregionale.

Il contratto di distretto è promosso dal Mipaaf con i soggetti che in base alla normativa regionale (art. 13 del decreto legislativo n. 228/2001) rappresentano i distretti e serve a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi.

Per essere finanziabili, i contratti devono prevedere un ammontare degli investimenti ammissibili tra 5 e 50 milioni ed essere realizzati entro 4 anni dall’approvazione del contratto. In coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, il contributo ai contratti di filiera e di distretto è concesso per investimenti: nelle aziende agricole; nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli; per la tutela ambientale e per il benessere degli animali; destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità; per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo; per la pubblicità dei prodotti agricoli di qualità; nel settore della ricerca e dello sviluppo; nel settore delle agroenergie. Le agevolazioni sono articolate nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato. Quest’ultimo ha una durata non superiore a 15 anni e non inferiore a 6; il tasso agevolato da applicare al finanziamento è dello 0,50% annuo.

Non è ammessa la presentazione di domande di agevolazione relative ad un programma di investimenti o a singoli beni già oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola “de minimis” (a meno che il beneficiario non vi abbia già formalmente rinunciato). La procedura, particolarmente complessa, prevede la presentazione delle domande di finanziamento al Mipaaf per poi concludersi, dopo vari passaggi, con l’approvazione del Cipe che apre la fase esecutiva.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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