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Cambia la regola di detenzione dei terreni per 10 mesi

Cambia la regola di detenzione dei terreni per 10 mesi. Lo ha stabilito il Consiglio dell’Unione europea, che ha emanato il Regolamento n. 146/2008 con il quale si introducono anche norme per la semplificazione dei controlli della condizionalità.

1) Modifica della regola di detenzione dei terreni per 10 mesi  

Il regolamento prevede che, tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le superfici ammissibili dichiarate nella domanda di aiuto siano a disposizione dell’agricoltore ad una data non successiva a quella fissata dallo Stato membro per la modifica delle domande di aiuto.

L’Amministrazione deve definire la data nella quale la superfici ammissibili devono essere a disposizione dell’agricoltore.

Nel regolamento si precisa che la responsabilità del rispetto degli adempimenti della condizionalità è in capo al titolare della domanda di aiuto, anche in caso di cessione temporanea delle terre nell’anno civile in questione. Per il 2008 l’anno civile corrisponde al periodo che va dal 1/04/2008 al 31/12/2008.

2) Semplificazione condizionalità

In riferimento alla condizionalità, il regolamento dà facoltà agli Stati membri di introdurre:

·       una soglia al di sotto della quale non applicare le riduzioni. Gli Stati membri possono decidere di NON applicare le sanzioni di importo pari o inferiore a 100 euro per agricoltore e per anno civile. Seppure non si applichi la sanzione, l’inadempienza e l’azione correttiva sono notificate all’agricoltore. Nel corso dell’anno successivo l’autorità competente prende le misure necessarie per assicurarsi che l’agricoltore provveda a sanare i casi di inadempienza constatati;

·       una misura di tolleranza per i casi minori di inadempienza dei requisiti della condizionalità. Per “casi minori” si intendono quelli per i quali gravità, portata e durata non giustificano la riduzione immediata dei pagamenti diretti; diversamente i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o animale non possono essere considerati di importanza minore. Per i casi minori l’autorità nazionale competente istituisce misure di controllo per assicurarsi che l’agricoltore provveda a sanare le inadempienze constatate. Seppure non sia prevista la riduzione dei pagamenti diretti, l’inadempienza e l’azione correttiva sono notificate all’agricoltore.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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