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Beneficiari dell’anticipazione | - sono agricoltori attivi ai sensi dell’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 inserite nel proprio fascicolo aziendale;
- hanno presentato una domanda unica nel 2020. | - sono agricoltori attivi ai sensi dell’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 inserite nel proprio fascicolo aziendale;
- hanno presentato o si impegnano a presentare una domanda unica nel 2020 per il regime di base di cui al titolo III del Reg. (UE) n. 1307/2013. |
Soggetti esclusi dall’anticipazione | - soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell’Organismo Pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall’Organismo Pagatore;
- soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall’Organismo pagatore;
- soggetti che già beneficiano dell’anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dagli Organismi pagatori con gli istituti bancari;
- i soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedenti, non perfezionati al momento della concessione del finanziamento;
- soggetti per i quali l'importo dell'aiuto da erogare non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato;
- soggetti per i quali l’importo da erogare sia inferiore a 750 euro;
- i soggetti che, ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014, presentano domanda di modifica della domanda unica oltre il 15 giugno 2020. | - soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell’Organismo Pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall’Organismo Pagatore;
- soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall’Organismo pagatore;
- soggetti che già beneficiano dell’anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dagli Organismi pagatori con gli istituti bancari;
- soggetti per i quali l’importo da erogare sia inferiore a 300 euro;
- le imprese in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economica nell’attuale emergenza del COVID 19. |
Base di calcolo dell’anticipazione | 70% degli importi risultati ammissibili all’aiuto nell’ambito dei regimi di cui all’allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 per i quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilità entro la data del 31 luglio 2020: titoli e greening. | 70% del valore del portafoglio titoli dell’agricoltore, come risultante dal Registro nazionale titoli 2019. |
Esclusioni dalla base di calcolo dell’anticipazione | Sono esclusi:
- gli importi relativi al regime del pagamento per I giovani agricoltori e alle misure del sostegno accoppiato;
- le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'aiuto non è possibile effettuare gli specifici controlli. | Sono esclusi:
- titoli oggetto di cessione temporanea fino all’anno 2019;
- titoli in corso di cessione o già ceduti alla data ultima di presentazione della domanda di anticipazione;
- titoli oggetto di pignoramento |
Presentazione della domanda di anticipazione | La domanda di anticipazione deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2020, con le modalità stabilite dall’Organismo pagatore competente. | La domanda di anticipazione deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2020, con le modalità stabilite dall’Organismo pagatore competente. |
Modalità di compensazione dell'anticipazione | La compensazione dell’anticipazione effettuata è operata mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti corrisposti ai beneficiari della domanda unica della relativa campagna. | La compensazione dell'anticipazione effettuata è operata a partire dal 16 ottobre 2020, mediante trattenuta del relative importo in sede di erogazione degli aiuti PAC corrisposti ai beneficiari, prioritariamente a valere sulla domanda unica 2020. |