il Punto Coldiretti

Ortofrutta: più flessibilità per Op e Aop a causa dell’emergenza Covid19

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea, il 29 giugno, ed è entrato immediatamente in vigore, il Regolamento delegato 2020/884 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni per affrontare la turbativa del mercato nel settore ortofrutticolo causata dalla pandemia di Covid-19.

Il regolamento autorizza per il 2020 le organizzazioni di produttori (Op) e le associazioni di organizzazioni di produttori (Aop) del settore ortofrutticolo a superare alcuni limiti posti dal Regolamento delegato 2017/891.

Il regolamento 884 era stato adottato mediante procedura d’urgenza a maggio, a causa dell’emergenza sanitaria che ha provocato gravi danni economici e finanziari che hanno reso impossibile alle organizzazioni di produttori e alle Aop ortofrutticole di pianificare e gestire i programmi operativi. Uno dei problemi riscontrati, secondo l’Ue, è che alcune organizzazioni e Aop non riuscirebbero a soddisfare il requisito relativo ai diritti di voto.

Secondo le regole, la percentuale massima dei diritti di voto e delle quote o del capitale che una persona fisica o giuridica può detenere deve essere inferiore al 50% dei diritti di voto totali e inferiore al 50% delle quote o del capitale, nel 2020 Op e Aop si verrebbero a trovare in una condizione di irregolarità, per questo la deroga, ma gli Stati membri devono vigilare per evitare abusi di potere che ne vengano a minare la democraticità.

Il regolamento prevede, sempre per effetto della pandemia, che se un prodotto si deprezza di almeno il 35%, il valore della produzione commercializzata di tale prodotto venga considerata pari al 100 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento. Agli Stati membri è concesso di modificare la strategia nazionale dopo la trasmissione annuale del progetto di programma operativo. E ancora, non vale più l’obbligo di fissare nella strategia nazionale le percentuali massime del fondo di esercizio che possono essere spese per ogni singola misura.

Le Op possono inoltre sospendere i programmi operativi. Non sono recuperati gli aiuti erogati per azioni ammissibili di un programma che è cessato a causa del Covid 19. Non sono neppure recuperati gli aiuti finanziari Ue erogati per impegni pluriennali che non possono essere realizzati nel 2020. Un’altra deroga riguarda la raccolta verde e la mancata raccolta che possono essere per quest’anno applicate allo stesso prodotto ella stessa superficie.

Slitta al 30 giugno 2021 la scadenza della trasmissione alla Commissione della relazione sull’esercizio di valutazione. Gli Stati membri possono prorogare oltre i 4 mesi i termini per adottare le misure correttive. Non scatta lo stop del pagamento dell’aiuto alla Op che non rispetta i criteri del riconoscimento. Così come viene concesso un anno in più alle Op che non hanno potuto adottare misure correttive richieste e non scattano riduzioni dell’aiuto.

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