Aiuti e possesso terreni, abrogata la regola dei dieci mesi
A seguito dell’introduzione del Regolamento CE n. 146/2008 è stata abrogata la regola dei 10 mesi (relativa alla disponibilità delle superfici ammissibili da abbinare ai titoli all’aiuto) ed è stata introdotta la data del 9 giugno utile a dimostrare la disponibilità delle superfici. A tal proposito Agea Coordinamento ha emanato la circolare prot. 751 del 30 aprile 2008 con la quale ha disposto che gli ettari ammissibili abbinati ai titoli all’aiuto devono essere a disposizione alla data del 9 giugno dell’anno di presentazione della domanda unica. La nuova norma del possesso dei terreni al 9 giugno è vincolante solo per la richiesta del pagamento degli aiuti disaccoppiati (titolo III), mentre per la richiesta di premi accoppiati alla produzione – titolo IV (quali ad esempio premio qualità grano duro, premio per tabacco, per barbabietola, per pomodoro, ecc) è necessario avere, al momento della presentazione della domanda unica, il titolo di conduzione delle superfici per il periodo utile alla realizzazione delle colture oggetto di aiuto e deve essere già in possesso, qualora necessario, del contratto sottoscritto (ad esempio per pomodoro, barbabietola, ecc.). In particolare per il pagamento degli AIUTI DISACCOPPIATI, seppur abrogata la regola dei 10 mesi, il produttore deve: · essere agricoltore; · praticare attività agricola; · rispettare la condizionalità (Criteri di gestioni obbligatori e Buone condizioni agronomiche ed ambientali); · abbinare i diritti ad ettari di superficie ammissibile; · rispettare le condizioni di ammissibilità ed eleggibilità per la richiesta di aiuti per superficie (titolo IV e/o art. 69) L’Amministrazione dispone che su una stessa superficie possono essere richiesti sia il pagamento dei titoli disaccoppiati (titolo III), sia quello dei premi accoppiati alla produzione – titolo IV. Diversamente sulla stessa superficie NON possono essere richiesti a pagamento due premi accoppiati Titolo IV: ad esempio non è possibile chiedere sulla stessa superficie il premio Qualità Grano Duro e il premio Accoppiato Pomodoro. Per quanto concerne il pagamento degli AIUTI ACCOPPIATI, l’Amministrazione specifica che la possibilità che due agricoltori dichiarino la medesima superficie per diversi regimi di aiuto è subordinata: · alla “compatibilità agronomica” delle colture. Per “compatibilità agronomica” si intende la conduzione della parcella per l’intero ciclo vegetativo, in particolare per le colture a ciclo annuale dalla semina/trapianto alla raccolta inclusa, mentre per le colture pluriennali dalla ripresa vegetativa alla raccolta inclusa (per raccolti ripetuti nel corso dell’anno, quali le foraggere, tutti quelli prodotti nella stessa campagna). · all’obbligo, da parte dell’agricoltore che abbia assunto impegni contrattuali, di conservare la conduzione del terreno per tutta la durata di tali obblighi. Rispetto degli impegni della condizionalità In riferimento agli impegni della condizionalità, il Regolamento 146/2008 ha disposto che gli obblighi gravino sull’agricoltore che ha presentato la domanda di pagamento, anche in presenza di più agricoltori che abbiano coltivato la stessa superficie. La Commissione dell’Unione europea ha chiarito che nel caso di 2 o più agricoltori che dichiarano la stessa superficie in 2 o più domande di aiuto, la responsabilità del rispetto degli impegni, oltre a gravare sull’agricoltore che ha presentato la domanda per il pagamento degli aiuti disaccoppiati, è individuata anche singolarmente sulla base degli impegni della condizionalità applicabili ad ognuno. |
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