il Punto Coldiretti

Arrivano le sanzioni per chi viola l’anagrafe equina

Al via le sanzioni per chi viola il Regolamento comunitario n.504/2008 sui metodi di identificazione degli equidi e della gestione dell’anagrafe equina da parte dell’Unire. Le nuove norme sono contenute nel Decreto Legislativo n.29 del 16 febbraio 2011 recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento fissa sanzioni in materia di:
– mancate comunicazioni (ad esempio denuncia di nascita del puledro, richiesta di registrazione in anagrafe di un equide nato in Italia o proveniente dall’estero, comunicazioni riguardanti la vendita o l’esportazione definitiva di un equide, il passaggio di proprietà, la morte o l’abbattimento di un equide in luogo diverso, dal macello, il furto o lo smarrimento dell’equide o del passaporto, il ritrovamento dell’equide o del passaporto rubato o smarrito);

– mancate registrazioni (dal registro aziendale al passaporto, fino alla verifica nello stabilimento di macellazione della congruenza delle informazioni presenti sul passaporto e quelle registrate nella Banca dati equina nazionale).

In base al decreto, chiunque detenga equidi non in regola con gli obblighi di identificazione, è soggetto al pagamento di una multa da 300 a 1.500 euro per ogni capo non regolarmente identificato delle specie diverse dal cavallo e degli ibridi e da 900 euro a 4.500 euro per ogni capo non regolarmente identificato della specie equina. Inoltre, il proprietario di un equide o il detentore che sposti dall’azienda o introduca in essa un equide non in regola con l’identificazione senza che sia accompagnato dal passaporto e dal documento di provenienza (o modello IV), è soggetto al pagamento di una sanzione fino a 1.800 euro per ogni capo.

Il veterinario – o qualsiasi persona in possesso di equivalente qualifica – incaricato di applicare un transponder ad un equide che ometta l’impianto o impianti il dispositivo senza essersi accertato dell’assenza di altro dispositivo in precedenza impiantato e ancora funzionante o della presenza di segni clinici indicanti che un transponder precedentemente impiantato sia stato rimosso per via chirurgica o lo applichi in maniera non conforme, è soggetto al pagamento da 150 euro a 900 euro per ogni capo.

Sanzionato anche, in assenza di autorizzazione, l’impianto su un equide di un transponder, fino a 4.500 euro, fatta salva la possibilità di identificazione degli equidi da parte dei Servizi veterinari competenti per territorio per specifiche esigenze inerenti la gestione di emergenze di carattere sanitario. Sanzione fino a 18.000 euro per la sostituzione del transponder che, senza autorizzazione, modifichi o contraffaccia il passaporto di un equide.

L’autorità incaricata del controllo – il Mipaaf, il Ministero della salute, le Aziende sanitarie locali, le Regioni e le Province Autonome – dovrà indicare nel verbale di accertamento delle violazioni le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare che il detentore dell’equide rispetti le norme nel decreto legislativo. Qualora si tratti del primo accertamento e di violazioni giudicate sanabili, al proprietario (o detentore delegato) può essere concesso un termine massimo di quindici giorni per mettersi in regola e evitare la sanzione; una tolleranza temporale che non viene riconosciuta agli stabilimenti di macellazione.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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